Per l'espletamento del servizio telex di cui all'art. 251 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato codice p.t., gli apparecchi terminali da collegare alla rete telegrafica pubblica a commutazione possono essere acquisiti direttamente dal richiedente il servizio oppure forniti in uso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito denominata Amministrazione.
Per "apparecchi terminali" si intendono gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale della rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare o ricevere informazioni.
La domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.
L'evasione delle domande di abbonamento al servizio e' effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. A detto criterio e' consentito derogare per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine tecnico che saranno valutati da apposita commissione da istituirsi con ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo, categoria IX.
L'attivazione del servizio e' subordinata al versamento dei contributi ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal successivo art. 5 nonche' alla presentazione di tutti i documenti richiesti a norma di legge, in conformita', peraltro, al disposto dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dallo specifico invito da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda di abbonamento al servizio.
I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche provvedono affinche' l'attivazione del servizio avvenga entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di abbonamento al servizio chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, l'approntamento dei necessari circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano indisponibilita' di risorse tecniche che non consentano il rispetto dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore del servizio telefonico e' tenuto ad informare l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della formale richiesta dei circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di approntamento dei circuiti stessi. I circoli provvedono, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare il richiedente di ogni eventuale impedimento o causa di ritardo relativi alla attivazione del servizio.