I connazionali di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, che intendano ottenere l'erogazione del contributo una tantum previsto dall'art. 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, debbono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative domande all'ufficio II della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, che procedera' alla loro identificazione.
La domanda puo' anche essere presentata per posta con plico raccomandato, facendo fede la data della spedizione. In tale caso la firma del richiedente deve essere autenticata.