DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 307/1992 - Regolamento di attuazione della legge 19 ottobre 1991, n. 337, sulla disciplina delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte di cittadini trattenuti in Iraq ed in Kuwait.

Regolamento di attuazione della legge 19 ottobre 1991, n. 337, sulla disciplina delle modalita' e dei termini di presentazione delle domande di contributo da parte di cittadini trattenuti in Iraq ed in Kuwait.

Numero 307 Anno 1992 GU 09.06.1992 Codice 092G0328

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-05-08;307

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I connazionali di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, che intendano ottenere l'erogazione del contributo una tantum previsto dall'art. 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, debbono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative domande all'ufficio II della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, che procedera' alla loro identificazione.


La domanda puo' anche essere presentata per posta con plico raccomandato, facendo fede la data della spedizione. In tale caso la firma del richiedente deve essere autenticata.


Art. 2

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Comma 1

La domanda di cui all'art. 1 deve essere corredata da dichiarazione resa dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, in ordine al numero dei giorni di forzata permanenza in Iraq o in Kuwait e, ove occorra, della documentazione comprovante l'esistenza di famigliari a carico ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.