DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Numero 300 Anno 1992 GU 27.05.1992 Codice 092G0341

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Art. 2

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.


Le attivita' di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.


Sono elencate nella tabella A le attivita' alle quali puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attivita' cui puo' darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attivita'. Sono elencate nella tabella C le attivita' al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.


Art. 3

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Comma 1

Domanda del richiedente

Comma 2

I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.


La denuncia e la domanda devono identificare le generalita' del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attivita' da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attivita'. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.


Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.


Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.


All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sara' rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.


Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.


Art. 4

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Comma 1

Silenzio-assenso

Comma 2

L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda e' conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.


Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonche' di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalita' o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.


Art. 5

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Comma 1

Termini

Comma 2

I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilta' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi puo' avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.


Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti.
I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.


Art. 6

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Comma 1

Integrazioni e modifiche del presente regolamento

Comma 2

Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.


Art. 7

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Comma 1

Pubblicita'

Comma 2

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicita' al testo e all'elenco delle attivita', assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge.