Le maggiorazioni o riduzioni dell'indennita' base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliti con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, sono modificati secondo quanto indicato dalla tabella b) allegata al presente regolamento.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennita' base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilite con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, relativamente ad alcuni posti-funzione diplomatici, sono modificate secondo quanto indicato dalla tabella c) allegata al presente regolamento.
Art. 4
#Comma 1
In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di cui all'art. 1, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene ai compiti ed alle responsabilita' connessi alle attivita' amministrativo-contabili, dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76.
Art. 5
#Comma 1
In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti vacanti negli organici delle suddette qualifiche funzionali possono essere utilizzati all'estero per posti rispettivamente di settima e di quinta qualifica funzionale, con lo svolgimento di funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la stessa area professionale e funzionale, secondo i criteri individuati in attuazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 6
#Comma 1
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Art. 7
#Comma 1
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 54 miliardi 800 milioni annui, gravera' sul capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno corrente e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 8
#Comma 1
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).