La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza riguardanti il personale dipendente della Cassa depositi e prestiti sono disposte con unico atto del direttore generale della Cassa medesima, secondo le modalita' stabilite dai primi due commi dell'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
L'atto di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il termine fissato dal terzo comma dell'art. 155 dinanzi citato alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro, che provvede agli adempimenti di cui ai successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
Alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro sono pure trasmessi gli atti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza riguardanti il personale della Cassa depositi e prestiti, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai fini del riscontro di legittimita' previsto dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento di detta Corte, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.