E' concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
Nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'amnistia si applica altresi' per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.
E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.