DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 23/1992 - Concessione di amnistia per reati tributari.

Concessione di amnistia per reati tributari.

Numero 23 Anno 1992 GU 23.01.1992 Codice 092G0040

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-20;23

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A m n i s t i a

Comma 2

E' concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.


Per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.


Nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'amnistia si applica altresi' per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.


E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.


Art. 2

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Comma 1

Esclusioni dall'amnistia

Comma 2

L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, e' divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale.


I procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 1 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.


Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa e' presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.