Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1976, cosi' come sostituito da ultimo dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1989, n. 403, relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, e' sostituito dal seguente:
"Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, nonche' per gli operai dello Stato in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia, della scuola sottufficiali, della legione allievi, del reparto autonomo centrale e della scuola di polizia tributaria nonche' al centro di aviazione ed agli enti considerati tali ai sensi del regolamento di amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che hanno in forza il suddetto personale.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1