DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 217/1985 - Norme risultanti dall'accordo tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria del personale statale delle ricerche, relativo al triennio 1982-84.

Norme risultanti dall'accordo tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria del personale statale delle ricerche, relativo al triennio 1982-84.

Numero 217 Anno 1985 GU 01.06.1985 Codice 085U0217

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-04-03;217

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione e durata

Comma 2

Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


La decorrenza degli effetti economici e' fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982.


Art. 2

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Comma 1

Stipendi

Comma 2

In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori ed ai ricercatori e sperimentatori che beneficiano del trattamento economico previsto per i primi ricercatori ai sensi dell'art. 156 della citata legge, spetta lo stipendio base degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, attualmente fissato dal secondo e terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, in L. 9.155.300 annue lorde, e relativa progressione economica, maggiorati del 45 per cento. Agli altri ricercatori e sperimentatori compete lo stipendio suddetto maggiorato del 15 per cento. Tale stipendio si sviluppa in classi biennali del 6 per cento, fino all'attribuzione della citata maggiorazione del 45 per cento, la quale decorrera' dalla data di conseguimento dell'anzianita' di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge 11 luglio 1980, n. 312, avrebbe dato titolo, in favore dei ricercatori dell'istituto superiore di sanita', all'attribuzione del parametro piu' elevato.


La determinazione del nuovo stipendio viene effettuata sulla base delle classi e scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982.


Art. 3

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Comma 1

Scaglionamento dei benefici

Comma 2

Il beneficio contrattuale di cui al presente decreto si determina per differenza tra il nuovo stipendio calcolato ai sensi del precedente art. 2 e lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1982.


L'importo del beneficio annuo, come sopra determinato, rapportato a mese, viene corrisposto dal 1 gennaio 1983 secondo le seguenti decorrenze e corrispondenti percentuali:
dal 1 gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1 gennaio 1984: 70 per cento;
dal 1 gennaio 1985: 100 per cento.


Le classi o gli scatti maturati tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 verranno corrisposti per intero.


Al personale assunto tra il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 e' attribuito lo stipendio iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, maggiorato della differenza di livello tra il precedente trattamento iniziale ed il nuovo, ridotta alle percentuali di cui al secondo comma del presente articolo.


Art. 4

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Comma 1

Accordi decentrati

Comma 2

Al personale destinatario del presente decreto si applica, in materia di accordi decentrati, la stessa disciplina prevista per il personale statale ministeriale.


Art. 5

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Comma 1

Liquidazioni

Art. 6

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Comma 1

Disposizioni di rinvio

Comma 2

Per quanto non previsto nel presente decreto, in quanto applicabili, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. n. 905


Art. 7

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 5.768 milioni per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico per lire 3.369 milioni al capitolo 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1985, per lire 382 milioni al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno finanziario e per lire 2.017 milioni al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il citato anno finanziario.


L'onere per gli anni 1986 e 1987, valutato per ciascuno di essi in lire 2.815 milioni, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1985-87, ai citati capitoli 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (lire 1.644 milioni), 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lire 186 milioni) e 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanita' (lire 985 milioni) per l'anno finanziario 1985.