Le norme di cui al presente decreto si applicano, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, con le stesse decorrenze e durata previste in quest'ultimo decreto, al personale dipendente direttamente dai consorzi fra enti destinatari del medesimo decreto costituiti per la gestione dei servizi gas, acqua ed affini, aventi lo scopo di provvedere, mediante l'impianto e la gestione di attivita', servizi, opere di comune utilita', all'ottimale pianificazione e distribuzione delle risorse, al fine di promuovere il benessere e lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al fine dell'individuazione delle qualifiche funzionali apicali, secondo la ripartizione tipologica prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, i consorzi, di norma e salvo quanto previsto nei successivi articoli, assumono la tipologia degli enti consorziati o dell'ente di tipologia piu' elevata presente nel consorzio, a condizione che la struttura organizzativa e le dimensioni dell'attivita', dei servizi e delle opere direttamente gestite giustifichino l'esistenza delle pertinenti posizioni funzionali e connessi profili professionali.
Art. 3
#Comma 1
L'individuazione delle posizioni funzionali apicali e della conseguente struttura sottostante puo' prescindere dalla tipologia degli enti consorziati quando, per la natura delle attivita', dei servizi e delle opere o per assecondare la dinamica delle trasformazioni e delle innovazioni tecnologiche, si richiedono particolari profili professionali o posizioni di lavoro ad alto contenuto professionale, ovvero quando il funzionamento e la gestione diretta dei servizi, attivita' od opere necessitano di una organizzazione complessa con ampia dotazione organica strutturata su piu' livelli in relazione al numero degli utenti serviti, all'estensione della rete dei servizi ed alla dimensione territoriale servita dal consorzio.
Art. 4
#Comma 1
In ogni caso la struttura tipologica dei consorzi non puo' superare quella degli enti di tipo 2, come indicati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Al segretario del consorzio e' attribuita la qualifica funzionale massima riconosciuta al consorzio e comunque non inferiore alla sesta qualifica funzionale.
Le amministrazioni consorziali devono adeguare le proprie strutture organizzative ed i regolamenti organici alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del presente decreto, con le modalita' previste dalla legislazione vigente.
In sede di applicazione, al personale destinatario del presente decreto, degli inquadramenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in base alle norme in esso contenute, le posizioni funzionali apicali di struttura organizzativa formalmente rivestite alla data del 31 dicembre 1982 sono conservate ad esaurimento dalle persone che rivestivano e rivestono tuttora le predette posizioni, a prescindere dalla nuova tipologia del consorzio.
Art. 5
#Comma 1
L'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 sara' effettuata, in sede decentrata, nell'ambito dei limiti e dei criteri di cui alla presente normativa, con accordi a livello regionale.
Art. 6
#Comma 1
In attesa dell'applicazione del presente decreto, le amministrazioni consortili sono autorizzate a corrispondere acconti non superiori al 70 per cento dei benefici contrattuali, salvo conguagli ad inquadramento definitivo.
Art. 7
#Comma 1
L'applicazione del presente decreto non puo' comportare oneri finanziari oltre quelli gia' determinati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.