1) Presso il tribunale di Firenze e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Firenze.
2) Presso il tribunale di Milano sono istituite due nuove sezioni in funzioni di corte di assise, con sede di normale convocazione in Milano.
3) Presso il tribunale di Napoli sono istituite due nuove sezioni in funzioni di corte di assise, con sede di normale convocazione in Napoli.
4) Le circoscrizioni territoriali ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sedi sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1) Presso la corte di appello di Bari e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Bari.
2) Presso la corte di appello di Firenze e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Firenze.
3) Presso la corte di appello di Milano e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Milano.
4) Presso la corte di appello di Napoli e' istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Napoli.
5) Le circoscrizioni territoriali ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sedi, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.