IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Viste le istanze tendenti ad ottenere la costituzione degli ordini regionali dei giornalisti dell'Umbria e dell'Abruzzo, presentate da giornalisti residenti nelle predette circoscrizioni territoriali;
Visti gli articoli 73, capoverso, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
A modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1