DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 747/1980 - Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Umbria e per la regione Abruzzo.

Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Umbria e per la regione Abruzzo.

Numero 747 Anno 1980 GU 14.11.1980 Codice 080U0747

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;747

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Viste le istanze tendenti ad ottenere la costituzione degli ordini regionali dei giornalisti dell'Umbria e dell'Abruzzo, presentate da giornalisti residenti nelle predette circoscrizioni territoriali;
Visti gli articoli 73, capoverso, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;
Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni.
La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise.