L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, e' corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.430 e di L. 2.140.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.