DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante rideterminazione delle misure delle indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Numero 401 Anno 1991 GU 23.12.1991 Codice 091G0452

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;401

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, e' corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.430 e di L. 2.140.


Art. 2

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Comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.