Con effetto dal 1 gennaio 1991, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1991, sono rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma 2 su un importo pari al 70 per cento del trattamento massimo di pensione liquidabile al 31 dicembre 1990, all'eta' di pensionamento di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.
Il coefficiente, da applicare sull'importo di cui al comma 1, e' pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza, o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e il trattamento massimo di pensione liquidabile alla stessa data all'eta' del pensionamento di cui al comma 1.
Per le pensioni per le quali non erano dovute a carico dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le quote aggiuntive di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 e' ridotto in misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse.
L'incremento annuo di pensione derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore a 1.000.000 di lire, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 1.
I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.