(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 175 ))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
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Art. 3
#Comma 1
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Art. 4
#Comma 1
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Art. 5
#Comma 1
Segreteria tecnico-operativa
Comma 2
Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una "segreteria tecnico-operativa" con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza.
La segreteria di cui al comma 1 e' costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita'.
Art. 6
#Comma 1
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