DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 231/1991 - Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Numero 231 Anno 1991 GU 01.08.1991 Codice 091G0254

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231

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Testo vigente

Preambolo

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE Capo I STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 1

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Comma 1

Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Comma 2

Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione dell'Ufficio del Garante

Comma 2

L'Ufficio del Garante si articola nelle seguenti unita' organizzative permanenti, oltre quelle temporanee di cui all'art. 20 eventualmente istituite:
1) segreteria del Garante;
2) segretario generale;
3) settore affari generali e del personale;
4) settore amministrazione e contabilita';
5) settore assetti delle imprese editrici e radiotelevisive;
6) settore bilanci ed ispezioni;
7) settore per la pubblicita' e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto;
8) settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.


Art. 3

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Comma 1

Modalita' dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione

Comma 2

Il personale addetto all'Ufficio del Garante, in via continuativa ed esclusiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' richiesto dal Garante, anche nominativamente, nei limiti del contingente fissato ed in base a requisiti di professionalita' e di specializzazione, ed e' messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza, previo assenso degli interessati, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione corrispondente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.


Il Garante assegna il personale ai settori e ne indica le mansioni, tenuto conto delle qualifiche rivestite nelle amministrazioni di provenienza.


Le presenti disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati dello Stato da utilizzare in posizione compatibile con il loro status.


Art. 4

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Comma 1

Segreteria del Garante

Comma 2

La segreteria coadiuva il Garante nello svolgimento dei compiti istituzionali; nelle relazioni esterne in generale ed in particolare in quelle con organismi, enti, associazioni di carattere pubblico e privato operanti nei settori dell'informazione; nei rapporti con l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; nella redazione della rassegna stampa relativa ai settori rientranti nelle funzioni del Garante.


Comma 3

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE Capo II IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 5

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Comma 1

Funzioni del segretario generale

Comma 2

Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive; esplica l'attivita' rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unita' organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali.


Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonche' di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze.


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Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, puo' nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalita' al vice segretario generale puo' essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilita', assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia.


))


Art. 6

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Comma 1

Deleghe al segretario generale

Comma 2

Il Garante puo' delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonche' la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali.


Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini e' tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante.


((


Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, puo' esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilita', le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilita' speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.


))


Comma 3

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE Capo III I SETTORI

Art. 7

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Comma 1

Settore affari generali e del personale

Comma 2

Il settore affari generali e del personale cura la gestione dei servizi generali; in particolare: dell'archivio centrale, del centralino telefonico e del servizio fax, del servizio del centro stampa e fotoriproduzione e simili; provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili; cura la gestione e la manutenzione degli impianti; svolge le procedure relative alla fornitura delle dotazioni di mobili, dei mezzi strumentali, degli oggetti di cancelleria e delle pubblicazioni; provvede all'amministrazione del personale; cura gli adempimenti di legge in materia di stato giuridico e di retribuzione del personale; provvede agli adempimenti in materia di conferimenti di incarichi, movimento di personale e provvedimenti disciplinari.


Art. 8

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Comma 1

Settore amministrazione e contabilita'

Comma 2

Il settore dell'amministrazione e della contabilita' provvede alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese, nonche' ai rilevamenti statistico-contabili: predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Garante; cura la predisposizione degli atti relativi alle spese; appone il visto sugli ordini di pagamento emessi dal Garante; provvede a corredare i titoli di spesa della relativa documentazione giustificativa da allegare al rendiconto che viene trasmesso alla Corte dei conti; vigila sulla gestione del fondo cassa interno e sulla regolare tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 36, nonche' sulla gestione dell'economo-consegnatario vistando i registri previsti dall'art. 38.


Art. 10

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Comma 1

Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa

Comma 2

Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonche' di quelle gia' attribuite dalla legge citata, e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.


Art. 11

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Comma 1

Tenuta del registro nazionale della stampa

Art. 12

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Comma 1

Comunicazioni ed istanze concernenti il registro nazionale della stampa

Comma 2

Le domande di iscrizione nel registro nazionale della stampa, nonche' le dichiarazioni rese dagli editori e la documentazione relativa, devono essere indirizzate all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.


Le domande di iscrizione devono essere redatte in carta bollata.
I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.


Si applicano, per quanto attiene all'iscrizione nel registro nazionale della stampa, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, relative alla presentazione dei bilanci, che devono essere redatti secondo i modelli allegati allo stesso decreto presidenziale e presentati all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno.


Art. 13

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Comma 1

Strumenti informatici e telematici

Comma 2

Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, l'Ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti telematici e di informatica.


A tal fine, e' costituito un sistema di elaborazione, trasmissione, acquisizione ed archiviazione, analogo al sistema informativo che ha funzionato per il registro nazionale della stampa presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


La gestione elettronica dei dati e' diretta, in particolare, a prevenire ed accertare l'insorgenza di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, nonche' a controllare l'adempimento degli obblighi dei concessionari, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Il settore studi riferisce mensilmente al Garante, sulla base delle acquisizioni elettroniche, la situazione aggiornata degli assetti societari e proprietari, salvo che circostanze particolari richiedano segnalazioni in termini piu' brevi.


Art. 14

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Comma 1

Settore bilanci ed ispezioni

Comma 2

Ai fini dell'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante puo' avvalersi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, con riferimento sia ai soggetti indicati nell'art. 9, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sia a quelli indicati nell'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante tramite il settore puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la titolarita' e la situazione patrimoniale e tributaria di imprese radiotelevisive, o editrici di quotidiani o periodici.


Qualora le notizie richieste non siano state fornite, ovvero siano giudicate insufficienti o inattendibili dal Garante, questi puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione delle forze di polizia, al fine di accertare la titolarita' delle imprese editoriali e di radiodiffusione e la proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.


Art. 15

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Comma 1

Settore per la pubblicita' e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto

Comma 2

Il settore per la pubblicita' svolge ogni compito avente riferimento alla materia della pubblicita' effettuata da soggetti pubblici e privati sia nel settore editoriale che in quello radiotelevisivo.


Il settore cura la vigilanza sulle rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e svolge i compiti relativi sia alla materia degli affollamenti pubblicitari sia a quella delle sponsorizzazioni.
Nell'espletamento di tali compiti puo' anche avvalersi dell'ausilio di organismi specializzati.


Il settore provvede inoltre agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento della commissione prevista nel comma 4 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 16

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Comma 1

Settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Comma 2

La prima sezione provvede a studi, analisi e ricerche concernenti i settori della informazione e le loro prospettive di evoluzione sia nell'ambito nazionale che in quello comunitario. Cura, attraverso un apposito centro di elaborazione dati, la raccolta e la gestione informatica dei dati concernenti la rilevanza degli assetti e delle linee di sviluppo dei soggetti operanti nell'ambito delle comunicazioni di massa. Studia l'impostazione generale dei mezzi telematici a disposizione degli uffici, cura l'acquisizione e l'elaborazione del "software" dedicato alla realizzazione delle pro- cedure di automazione, trasferisce su memoria di massa i dati da elaborare, controlla le risultanze delle elaborazioni e cura la custodia negli archivi dei dati memorizzati.


Il Garante puo', tramite la sezione, organizzare dibattiti e incontri di studio, nonche' curare la pubblicazione di atti e studi, nonche' di una rivista attinente alla informazione. La sezione puo' proporre al Garante convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione dei dati ed elementi occorrenti per l'approfondimento dei temi connessi al sistema comunicativo; cura il servizio di biblioteca.


La sezione da' pareri sull'interpretazione di norme della legislazione nazionale, nonche' dei regolamenti e direttive della Comunita' europea e su ogni altra questione giuridica; segue i lavori del Parlamento e del Governo, degli organi della CEE inerenti alle materie dell'informazione; segue l'elaborazione giurisprudenziale italiana e comunitaria nelle stesse materie e cura lo studio di ogni altra problematica giuridica. Provvede agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, nonche' agli adempimenti connessi ai rapporti fra il Garante e il Consiglio stesso. Cura i compiti connessi allo svolgimento da parte del Garante dei poteri inerenti alle rettifiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.


L'assolvimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 e' svolto in coordinamento con il settore bilanci ed ispezioni quando sia necessaria l'esplicazione di un'attivita' ispettiva.


Art. 17

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Comma 1

Ordinamento degli archivi

Comma 2

Il protocollo e l'archivio sono articolati in una struttura centrale organizzata secondo le direttive del Garante, nonche' in una struttura apposita per le pratiche concernenti il registro nazionale della stampa e il registro delle imprese radiotelevisive. Il segretario generale vigila sulla organizzazione delle predette strutture e assicura i necessari collegamenti con le strutture d'archivio decentrate presso i singoli settori.


Sono istituiti un archivio a carattere corrente presso i settori di competenza, per la conservazione degli atti inerenti i procedimenti in corso di svolgimento, correlato, di norma, ad un unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza, ed un archivio di deposito centrale per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.


Art. 18

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Comma 1

Custodia di atti e documenti

Comma 2

Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all'art. 17, gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare piu' agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonche' la loro conservazione.


Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.


Art. 19

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Comma 1

Gruppi di lavoro

Comma 2

Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante puo' costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.


Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.


Art. 20

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Comma 1

Unita' organizzative temporanee

Comma 2

Per la realizzazione di speciali obiettivi, il Garante puo' costituire apposite unita' organizzative temporanee, con personale dell'Ufficio, che puo' essere addetto alle stesse anche a tempo parziale e, occorrendo, con consulenti.


Il Garante determina lo scopo e la durata dell'unita' organizzativa temporanea e le sue modalita' di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore e' responsabile dell'efficacia e della tempestivita' dei lavori dell'unita' e ne riferisce al Garante, informandone il segetario generale.


Comma 3

TITOLO II - ATTIVITA' CONOSCITIVA, ISPETTIVA ED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

Art. 21

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Comma 1

Attivita' di acquisizione di dati e informazioni

Comma 2

L'attivita' di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attivita' conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.


Art. 22

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Comma 1

Modalita' di acquisizione

Comma 2

Le richieste e gli ordini di trasmissione di dati e di esibizione di atti e documenti sono comunicati dall'Ufficio del Garante agli interessati per lettera raccomandata, telex o telegramma o su fax, unitamente al termine per l'invio delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.


Ove occorra acquisire dati, notizie, informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, ovvero sia necessaria la loro collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, delle forze di polizia e degli enti competenti.


Art. 23

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Comma 1

Comunicazione e notificazione Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio

Comma 2

Gli atti e i provvedimenti dei singoli settori sono comunicati ai destinatari in essi personalmente nominati, in copia conforme all'originale, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.


Ove si ritenga opportuno, le comunicazioni possono avvenire mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovvero nella sede delle persone giuridiche alle persone indicate dall'art. 145 del codice di procedura civile da parte di personale appositamente incaricato. La consegna e' attestata a mezzo di relazione dell'incaricato dallo stesso datata, sottoscritta e apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. Tale relazione e' redatta in base all'art. 148, comma secondo, del codice di procedura civile.


Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nei commi 1 e 2, per irreperibilita' o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.


Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio, ove consentito, e' autorizzato dai responsabili dei singoli settori su richiesta motivata degli interessati.


Art. 24

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Comma 1

Attivita' ispettiva

Comma 2

L'attivita' ispettiva e' svolta da personale appositamente incaricato.


L'attivita' ispettiva ha inizio con l'incarico conferito dal Garante con atto nel quale sono fissati l'oggetto, il motivo che in- duce a ritenere sussistenti i presupposti di legge e di fatto che rendono opportuno l'esercizio della funzione ispettiva, nonche' il termine iniziale dell'operazione.


L'attivita' ispettiva puo' svolgersi, con le modalita' di cui al presente articolo ed all'art. 25, presso persone fisiche, enti e societa' destinatari di norme di legge che lo sottopongano alla potesta' ispettiva.


Copia della lettera di incarico, nella quale sono riportati gli elementi concernenti l'oggetto e il termine di decorrenza dell'incarico, e' consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva.


Il Garante puo' chiedere che col personale incaricato collaborino gli organi e i servizi di cui all'art. 6, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 25

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Comma 1

Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione

Comma 2

Dell'ispezione eseguita e' redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresi' riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse. Copia del verbale e' rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono. Del loro eventuale rifiuto viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.


Al termine delle operazioni e' redatta una relazione nella quale sono esposti i risultati raggiunti con riguardo all'oggetto e al motivo per il quale era stata disposta l'ispezione. La relazione e' sottoposta al Garante.


Il Garante, sulla base dell'esito degli accertamenti, formula le opportune istruzioni ai settori competenti per gli ulteriori atti del procedimento nell'ambito del quale e' stata disposta l'ispezione, ovvero adotta le determinazioni del caso.


E' istituito un repertorio ufficiale unico di tutte le ispezioni eseguite. Il settore preposto all'attivita' ispettiva provvede alla tenuta del repertorio e alla conservazione di tutti gli atti concernenti l'esercizio della funzione ispettiva.


Art. 26

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Comma 1

Istruttoria nei procedimenti

Comma 2

L'avvio di un procedimento amministrativo e' comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento.


Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facolta' di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione puo' aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunita' di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi.


In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facolta' di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonche' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria.


Il settore procedente puo', in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e puo' disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.


Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.


Comma 3

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo I GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI

Art. 27

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Comma 1

Gestione dei fondi

Comma 2

Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede mediante apertura di contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio.


La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati tratti sul fondo stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, commutabili in quietanza di entrata della stessa contabilita' speciale.


Nei limiti del singolo stanziamento il Garante provvede mediante proprie determinazioni alla gestione delle spese.


I pagamenti sulla contabilita' speciale sono disposti dal Garante o, per sua delega, dal segretario generale.


Le somme versate sulla contabilita' speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio, potranno essere trattenute per effettuare i pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto fino al 31 dicembre successivo.


Comma 3

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo II CONTRATTI E SPESE VARIE

Art. 28

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Comma 1

Ordinazione delle spese

Comma 2

Le spese per le forniture di beni e servizi sono ordinate dal Garante.


Art. 29

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Comma 1

Competenza alla firma

Comma 2

I contratti devono essere firmati dal Garante.


Art. 30

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Comma 1

Spese per i servizi in economia

Comma 2

Per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'economato, il Garante puo' autorizzare l'economo- consegnatario ed effettuare erogazioni di importo non superiore a lire cinque milioni per singola spesa, ai migliori prezzi correnti.


Art. 31

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Comma 1

C a u z i o n e

Comma 2

1. Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.


Art. 32

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Comma 1

Spese casuali e di rappresentanza

Comma 2

Il Garante puo' autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza leg- ate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.


Comma 3

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo III SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Comma 4

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo IV SERVIZI DI CASSA E DI ECONOMATO

Art. 34

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Comma 1

Servizio di cassa interno

Comma 2

Il Garante puo' autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere e' conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile per due volte.


Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilita', puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciasuna d'importo non superiore a lire un milione.


Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale.


Nessun pagamento puo' essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilita'.


Art. 35

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Comma 1

Responsabilita' del cassiere

Comma 2

Il cassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento.
Egli e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.


Art. 36

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte.
Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di vaore che non siano di pertinenza degli uffici.


Art. 37

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Comma 1

Situazione di cassa

Comma 2

Il cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al settore dell'amministrazione e della contabilita'.


Art. 38

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Comma 1

Manutenzione dei beni

Comma 2

L'economo-consegnatario provvede alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.


Art. 39

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Comma 1

Elenco indicativo delle spese

Comma 2

Per le spese predette non e' richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.


Comma 3

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Capo V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40

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Comma 1

Retribuzione del Garante

Comma 2

Al Garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, da liquidare a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.


Art. 41

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Comma 1

Indennita' di funzione

Art. 41-bis

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Comma 1

(( (Buoni pasto) ))

Comma 2

((


Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, puo', su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997.


Con propria determinazione, il Garante puo' estendere, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformita' alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.


))


Art. 42

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano.


E' stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalita' stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale.


Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attivita' di istituto, con motivata determinazione del Garante, puo' essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili.


La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.


Art. 43

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Comma 1

Consulenti dell'ufficio

Comma 2

I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonche' fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione.


Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e' corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.


Ai liberi professionisti, agli esperti o alle societa' di consulenti il compenso e' corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.


Comma 3

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

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Comma 1

Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria

Comma 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. E' altresi' soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.


I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.


Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, 17 novembre 1988, n. 519, e 7 agosto 1990, n. 254, salvo quelle richiamate nel presente regolamento.