DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 200/1991 - Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Numero 200 Anno 1991 GU 11.07.1991 Codice 091G0247

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

In esito al referendum di cui in premessa, nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogate le seguenti disposizioni:
articolo 4,
terzo comma, limitatamente alle parole "attribuire preferenze, per";
articolo 58,
secondo comma, limitatamente alle parole "e indicando in ogni caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere";
articolo 59,
secondo comma, limitatamente alle parole "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi.";
articolo 60,
primo comma, limitatamente alle parole "nelle apposite righe tracciate" e limitatamente alle parole "dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima";
sesto comma: "Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.";
settimo comma: "Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.";
ottavo comma, limitatamente alle parole "al numero stabilito per il collegio" e limitatamente alle parole "Rimangono valide le prime.";
articolo 61;
articolo 68,
primo comma, punto 1), limitatamente alle parole "il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita" e limitatamente alle parole "o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,";
articolo 76,
primo comma, n. 1), limitatamente alla parola "61,".


L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.