IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalita' per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1