1. Nel presente decreto si intende con il termine "legge" la legge n. 205 dell'8 maggio 1985, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 172 del 5 luglio 1990, contenente norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, e con il termine "regolamento" si intendono le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nel titolo e nel testo del regolamento la dizione "comitato dell'emigrazione italiana (COEMIT)" e' sostituita dalla dizione "comitati degli italiani all'estero (COMITES)", denominati negli articoli seguenti "comitati".
Art. 3
#Comma 1
I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.
Art. 4
#Comma 1
Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente:
" 3. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".
Art. 5
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 10 del regolamento e' cosi' sostituito:
" 2. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all'allegato B del presente regolamento.".
Art. 6
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 17 del regolamento e' cosi' sostituito:
" 4. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.".
Art. 7
#Comma 1
All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:
" 6. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge.
7. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.".
Art. 8
#Comma 1
All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:
" 2. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovra' essere concordato l'ordine del giorno nonche' predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno.
3. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.".
Art. 9
#Comma 1
All'art. 33 del regolamento e' aggiunto il seguente comma:
" 3. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.".
Art. 10
#Comma 1
Dopo l'art. 38 del regolamento e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 39. - I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionamento dei comitati.".
Art. 11
#Comma 1
L'art. 4 del regolamento e' abrogato.