DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

Numero 69 Anno 1991 GU 07.03.1991 Codice 091G0106

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;69

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e' sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione e' tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.
In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versera', all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennita' accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.
Le somme di cui al secondo comma saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero, per essere successivamente trasferite, con ordini di accreditamento da commutarsi in quietanza di contabilita' speciale, intestata alla Direzione generale del tesoro, da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
A detta contabilita' saranno applicate le norme di cui agli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
La liquidazione delle competenze di cui al secondo comma avverra' nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al primo comma, saranno rimborsate alla Banca d'Italia a carico della contabilita' speciale.".