L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita una commissione con funzioni consultive costituita da trenta membri, oltre al presidente.
2. La composizione della commissione e' la seguente:
a) quattro esperti del Ministero della sanita', tra i quali il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, con funzioni di presidente;
b) tre esperti dell'Istituto superiore di sanita';
c) due esperti dell'Istituto nazionale della nutrizione;
d) un esperto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
e) un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) un esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;
g) diciannove esperti nell'ambito delle seguenti discipline: biochimica, chimica, clinica medica, farmacologia, fisiologia, igiene, microbiologia, pediatria, scienza dell'alimentazione, tossicologia e diritto amministrativo.
3. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, di livello non inferiore al settimo.
4. I membri della commissione, i quali durano in carica tre anni, sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni della commissione. Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.
5. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della commissione stessa, e' approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione.
6. Le spese di funzionamento della commissione fanno carico al competente cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1