DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 39/1991 - Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.

Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.

Numero 39 Anno 1991 GU 12.02.1991 Codice 091G0062

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento.

Comma 2

La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' ((dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)), e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.


Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10, sono svolti a cura delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.


All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento ((Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)).


I (( Corazzieri)), ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate.


Art. 2

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Comma 1

Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

Comma 2

Alla Sovraintendenza degli speciali servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1, comma 1, e' preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.


Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.


Il prefetto di cui al comma 1 esercita, nell'ambito delle speciali attribuzioni relative all'incarico, le potesta' previste dall'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Egli e' preposto alla direzione della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e concorre, tramite la Sovraintendenza stessa, alla pianificazione ed al coordinamento dei servizi generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1.


Ha il titolo di prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.


Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonche' del reggimento ((Corazzieri)).


Collabora strettamente e mantiene un continuo collegamento con il segretario generale e con l'autorita' civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con il consigliere militare del Presidente della Repubblica e con il capo dell'ufficio speciale di sicurezza del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.


Corrisponde direttamente con i Ministeri e le altre amministrazioni ed enti interessati ed in particolare con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza, nonche' con le autorita' ed i comandi militari delle Forze armate.


Art. 3

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Comma 1

Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

Comma 2

La Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e' organo del Ministero dell'interno.


Per quanto attiene al suo speciale impiego, la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza dipende funzionalmente dal segretario generale e dall'autorita' civile del Segretariato generale da questo delegata.


Art. 4

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Comma 1

Ordinamento della Sovraintendenza centrale

Comma 2

Il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale e' coadiuvato da due vice direttori da lui prescelti nell'ambito del personale inquadrato nella Sovraintendenza centrale stessa, di cui uno tra i funzionari della Polizia di Stato ed uno tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Uno dei due vice direttori e' delegato dal prefetto direttore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il prefetto direttore puo' inoltre delegare ai vice direttori l'esercizio di proprie attribuzioni.


Nell'ambito della Sovraintendenza centrale e' istituito un ufficio di direzione in cui prestano servizio appartenenti alle Forze di polizia indicate nell'art. 5, nonche', per specifici compiti logistici, tecnici ed amministrativi, anche appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comandati presso la stessa Sovraintendenza.


L'ordinamento interno della direzione e' stabilito con provvedimento del Ministro dell'interno.


Art. 5

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Comma 1

Forze di polizia

Comma 2

Nell'ambito della Sovraintendenza centrale, ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonche' le dipendenze generali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono inquadrati per l'impiego l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri. Essi dipendono dalla direzione della Sovraintendenza centrale per quanto ha tratto ai particolari compiti per cui sono istituiti, in conformita' alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti e nel comma 2.


Oltre all'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati dal presente regolamento e per i quali sono specificamente istituiti, l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri hanno compiti, secondo le leggi, i regolamenti e le speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza e salvo quanto stabilito dal presente regolamento, di inquadramento, disciplina ed amministrazione, rispettivamente, del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Sovraintendenza centrale, nonche' compiti di addestramento, salve le competenze di pianificazione, coordinamento e sovraintendenza della direzione, ai fini di omogeneita' ed unicita' della capacita' tecnica di impiego unitario di tutte le Forze di polizia nell'espletamento delle speciali attivita' e nel compimento delle speciali operazioni loro affidate.


Art. 6

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Comma 1

Organici e assegnazione del personale

Comma 2

La dotazione organica del personale assegnato alla direzione della Sovraintendenza centrale, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e al nucleo presidenziale Carabinieri e' stabilita dal Ministro dell'interno, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa e di intesa con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.


L'assegnazione nominativa del personale alla direzione della Sovraintendenza centrale ed alle unita' delle forze di polizia in essa inquadrate a norma dell'art. 5 e' disposta dalle amministrazioni competenti, previa intesa con il segretario generale o con l'autorita' civile da questo delegata, nonche' con il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale stessa.


Art. 7

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Comma 1

Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

Comma 2

Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonche' delle autorita' del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonche' la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica.


All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorita' e personalita' estere, sue ospiti, nonche' alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento ((Corazzieri)), alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista ((dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)).


Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento (( Corazzieri)) in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorita' militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita ((dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)).


Il reggimento ((Corazzieri)) ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)).


Art. 8

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Comma 1

Altri compiti della Sovraintendenza centrale

Comma 2

La Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3 espleta i servizi di protezione e sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze, sia in territorio nazionale che al di fuori di esso.


Spetta inoltre alla Sovraintendenza centrale espletare o concorrere ad espletare, quando ne sia espressamente incaricata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, d'intesa con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, i servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle autorita' e personalita' estere ospiti del Presidente della Repubblica, nelle forme e nei limiti previsti in generale per l'espletamento dei propri servizi e salva la competenza generale prevista dall'art. 1.


Art. 9

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Comma 1

Concorso tra le Forze di polizia

Comma 2

Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorita' civile da questo delegata puo' disporre il concorso dei ((Corazzieri)) con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonche' il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento ((Corazzieri)) a norma dell'art. 7, comma 2.


Per esigenze particolari, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed al nucleo presidenziale Carabinieri, su richiesta del segretario generale, previa proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, possono essere temporaneamente assegnati, dalle amministrazioni civili e militari competenti, altre unita' delle rispettive forze di polizia.


Per lo svolgimento di compiti specifici la Sovraintendenza centrale puo' avvalersi inoltre del concorso di reparti ed unita' di altre forze di polizia, diverse da quelle di cui all'art. 5, previste dall'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121. La relativa richiesta, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, e' rivolta al Ministro competente dal Ministro dell'interno, di intesa con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.


Art. 10

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Comma 1

Servizi speciali di sicurezza: zone militari e territorio estero

Comma 2

Nelle aree in cui si svolgono attivita' militari, i servizi generali e territoriali di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e delle eventuali altre autorita' o personalita' nazionali o estere che siano sue ospiti o che lo accompagnino e del loro seguito, salvo che per il servizio di protezione diretta ed immediata della persona del Presidente della Repubblica e delle altre autorita' o personalita' nazionali ed estere indicate, sono svolti a cura dell'autorita' militare competente e delle unita' di polizia o vigilanza militare che da essa dipendono. Ai fini del coordinamento, l'autorita' militare concorda la pianificazione e l'espletamento dei servizi con la direzione della Sovraintendenza centrale.


Spetta al Ministero dell'interno provvedere alla protezione e alla tutela del Presidente della Repubblica, nonche' delle missioni e delle delegazioni, anche non ufficiali, al suo seguito fuori del territorio nazionale, a mezzo della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, alla cui dipendenza funzionale sono poste le eventuali unita' o gli appartenenti alle forze di polizia generale o militari, cui e' affidato l'espletamento dei servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle altre autorita' civili o militari che fanno parte della missione o della delegazione e con l'eventuale concorso, sulla base di apposite intese, degli altri servizi competenti dello Stato.


Art. 11

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Comma 1

Guardia d'onore

Comma 2

I reparti delle Forze armate impiegati nel servizio di guardia d'onore nel palazzo del Quirinale, nelle altre sedi della Presidenza della Repubblica, nelle residenze anche temporanee del Presidente della Repubblica, nonche' le altre unita' militari eventualmente assegnate per speciali esigenze al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, possono, su richiesta del Segretario generale, concorrere ai servizi di presidio, vigilanza, protezione e sicurezza nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.


Il regolamento di servizio per le guardie d'onore del palazzo del Quirinale e delle altre residenze del Presidente della Repubblica, nonche' per altre guardie d'onore disposte fuori della citta' di Roma per il Presidente della Repubblica, e' emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il segretario generale e, per quanto attiene al concorso istituzionale della guardia stessa ai servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica d'interesse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministro dell'interno.


Il regolamento di cui al comma 2 si applica anche agli altri reparti ed unita' militari assegnati al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica a norma del comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Attribuzioni dell'autorita' militare in casi speciali

Comma 2

Nei casi previsti e disciplinati dagli articoli 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Segretario generale, puo' stabilire che l'esercizio delle attribuzioni e l'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento per la protezione e la sicurezza della Presidenza della Repubblica ed in genere per la tutela dell'ordine e della sicurezza in relazione ad essa possa essere affidato alla piu' alta autorita' militare in servizio alla Presidenza della Repubblica, per quanto attiene il presidio e la difesa del palazzo del Quirinale e degli altri immobili della dotazione.


L'autorita' militare espleta i compiti ed esercita le attribuzioni affidatele alle dipendenze dell'autorita' politica competente.


Per gli scopi di cui al comma 1, le forze di polizia di cui agli articoli 5 e 7, nonche' la guardia d'onore e le altre unita' eventualmente assegnate a norma degli articoli 1 e 11, sono poste per l'impiego alle dipendenze dell'autorita' militare, che ne dirige i servizi.


A tal fine il segretario generale, l'autorita' civile delegata a norma dell'art. 3 ed il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza mantengono informata l'autorita' militare alla quale sono affidati i compiti e le attribuzioni di cui al presente articolo e trasmettono alla stessa i documenti che prevedono e disciplinano le misure per la tutela e la protezione della Presidenza della Repubblica.


Art. 13

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Comma 1

Spese per il funzionamento della Sovraintendenza centrale

Comma 2

Alle spese per il funzionamento e per le specifiche esigenze logistiche e tecniche della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica - Direzione - Ufficio presidenziale della Polizia di Stato e nucleo presidenziale Carabinieri, ivi comprese quelle per il personale, gli allestimenti, le telecomunicazioni, la motorizzazione e l'armamento, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e degli altri enti e servizi interessati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in generale della sicurezza dello Stato.