L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a rilasciare carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti: a titoli di pagamento esigibili presso gli uffici postali, previa la loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso gli uffici postali; a denaro versato presso i propri uffici.
La carta nominativa puo' essere collegata al servizio dei conti correnti, al servizio dei risparmi ovvero alla costituzione di un conto per operazioni di cassa.
La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione degli interessi sono regolate sulla base della disciplina vigente per il servizio dei conti correnti postali.