DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 394/1990 - Concessione di indulto.

Concessione di indulto.

Numero 394 Anno 1990 GU 24.12.1990 Codice 090G0445

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-12-22;394

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.


Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.


Art. 2

#

Comma 1

E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.


Art. 4

#

Comma 1

Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


Art. 5

#

Comma 1

L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.


Art. 6

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.