La Cassa puo' concedere assegni assistenziali a favore dei notai, in esercizio o in pensione, e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, per l'impianto dello studio, a favore dei notai di nuova nomina le cui condizioni economiche non lo consentano senza sensibile aggravio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Compiti di istituto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Iscrizione alla Cassa
Comma 2
Il diritto alle provvidenze della Cassa e' acquisito dal notaio a far tempo dalla prima iscrizione a ruolo.
L'iscrizione alla Cassa ha luogo d'ufficio.
Art. 4
#Comma 1
Assegno di integrazione - Misura e criteri di determinazione
Comma 2
Al notaio che durante l'anno abbia prestato assistenza, nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Corte d'appello, alla propria sede e' corrisposto, a complemento degli onorari repertoriali da lui conseguiti, un assegno di integrazione, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'onorario notarile medio nazionale; la misura di detto assegno e' elevata per periodo intercorrente tra la prima iscrizione a ruolo ed il successivo 31 dicembre, nonche' per gli altri due anni solari successivi, fino alla concorrenza del 35 per cento dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale.
L'onorario notarile repertoriale medio nazionale si ottiene dividendo l'ammontare risultante, nell'anno solare, dai repertori di cui all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e all'art. 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, di tutti i notai esercenti nel territorio della Repubblica italiana, per il numero dei posti notarili in tabella esistenti al 31 dicembre dell'anno stesso.
Nell'ultimo anno di esercizio l'integrazione spetta limitatamente al periodo prestato con riferimento alla media repertoriale dell'anno in cui avviene la cessazione.
Art. 5
#Comma 1
Esclusione dei contributi dal computo dell'onorario
Comma 2
Agli effetti dell'art. 4 non si tiene conto della quota di onorari dovuta alla Cassa nazionale del notariato.
Art. 6
#Comma 1
Interruzione del servizio
Comma 2
Durante il periodo di interruzione dell'esercizio dovuta a procedimento penale o disciplinare al notaio spetta l'assegno di integrazione ridotto alla meta', con diritto a ricevere l'altra meta' nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o di applicazione di pena disciplinare.
Qualora il notaio nell'anno abbia esercitato il coadiutorato, dall'importo dell'assegno di integrazione viene dedotto il presunto corrispettivo a lui attribuito, nello stesso periodo, dal notaio coadiuvato; tale corrispettivo e' presunto, ai soli fini della presente normativa, nella misura del cinquanta per cento dell'onorario, al netto della quota dovuta alla Cassa nazionale del notariato, risultante nel periodo di coadiutorato dai repertori del notaio coadiuvato. Il periodo di coadiutorato e il corrispettivo presunto ai fini di cui sopra non hanno alcuna influenza sull'eventuale diritto all'assegno di integrazione del notaio coadiuvato ne' sulla misura dell'assegno spettante a quest'ultimo.
Art. 7
#Comma 1
Assegno di integrazione - Modalita' per la concessione
Comma 2
Ciascun consiglio notarile trasmette alla Cassa nazionale del notariato, entro il primo marzo, copia del prospetto degli onorari conseguiti dai notai del distretto durante l'anno precedente.
La Cassa nazionale del notariato comunica entro il trentuno marzo ai consigli notarili la misura dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale determinato ai sensi dell'art. 1.
Il notaio che intende fruire dell'assegno di integrazione deve far pervenire domanda al consiglio notarile del distretto di appartenenza entro il termine perentorio del trentuno maggio.
Il consiglio notarile competente, esaminata la domanda, esprime parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento od il rigetto della stessa.
Il consiglio notarile deve trasmettere alla Cassa nazionale del notariato la pratica dell'integrazione entro il termine del trenta giugno.
La Cassa nazionale del notariato puo' richiedere copia autentica dei repertori dell'istante ed inoltre puo' disporre accertamenti supplettivi; esaurita l'istruttoria, provvede alla liquidazione dell'assegno di integrazione od al rigetto della domanda.
Art. 8
#Comma 1
Assegno di integrazione - Controlli
Comma 2
La Cassa nazionale del notariato puo' eseguire controlli, con i mezzi che riterra' piu' opportuni, per accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.
In ogni caso la Cassa dispone ispezioni annuali nei confronti di notai sorteggiati tra coloro che hanno richiesto l'integrazione.
Inoltre dovra' essere effettuato un controllo qualora la richiesta di integrazione venga avanzata per quattro anni, anche non consecutivi, nell'arco di sette anni.
Art. 10
#Comma 1
Pensioni di riversibilita' e indirette
Comma 2
Ha diritto a pensione, finche' conservi lo stato vedovile, il coniuge superstite del notaio deceduto durante l'esercizio o del notaio pensionato il quale abbia contratto matrimonio prima o durante l'esercizio.
Ha parimenti diritto a pensione di riversibilita' il coniuge superstite del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dall'esercizio notarile.
Gli orfani del notaio hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' fino al compimento del ventunesimo anno di eta', e, se studenti non aventi redditi superiori al 50 per cento della pensione diretta che sarebbe spettata al notaio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Hanno altresi' diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' gli orfani maggiori di anni ventuno inabili a proficuo lavoro alle condizioni di cui agli articoli 82 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le norme di cui all'art. 20.
In mancanza di coniuge superstite e degli orfani contemplati nel presente articolo hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilita', nella misura stabilita al successivo art. 20, gli altri congiunti del notaio indicati negli articoli 82, 83 e 84 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni, sempreche' ricorrano le condizioni di cui agli articoli 85, 86 e 87 dello stesso decreto.
E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla Cassa nazionale del notariato il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione della pensione di riversibilita'.
Art. 11
#Comma 1
Pensione speciale di guerra
Comma 2
Spetta la pensione speciale al notaio che sia divenuto permanentemente ed assolutamente inabile per lesione o infermita' causata dalla guerra e per la quale gli sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra.
Il diritto alla pensione speciale previsto dal comma 1 deve intendersi spettare al notaio solo quando il fatto di guerra che provoco' la lesione o l'infermita' si verifico' dopo l'iscrizione a ruolo del notaio stesso.
La pensione e' liquidata come se il notaio avesse esercitato ininterrottamente le funzioni fino al raggiungimento del limite di eta'.
Art. 12
#Comma 1
Campagne di guerra e benemerenze militari
Comma 2
Le anzianita' convenzionali di cui al comma 1, tra loro cumulabili, non sono computabili ne' ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima di esercizio necessaria per il riconoscimento del diritto a pensione ne' ai fini dell'indennita' di cessazione.
Resta a carico degli interessati l'onere di produrre, unitamente alla relativa istanza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti atti a godere dei benefici suddetti, tramite il consiglio notarile competente che deve esprimere il suo motivato parere.
Art. 13
#Comma 1
Pensione speciale
Comma 2
Il notaio che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti l'esercizio della professione, abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione speciale liquidata con i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 11 quando dette menomazioni lo abbiano reso assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio della funzione.
Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti inerenti all'esercizio professionale quando questi ultimi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente o determinante.
Si considerano comprese nell'esercizio della professione le attivita' svolte nell'ambito o per incarico degli organi istituzionali della categoria o nell'ambito di organismi operanti nell'interesse generale della categoria stessa.
Gli incarichi conferiti dagli organi istituzionali devono risultare da atti aventi data certa.
Art. 14
#Comma 1
Pensione speciale - Termini per l'esercizio del diritto
Comma 2
Decade dal diritto a pensione speciale il notaio che non ne abbia fatto richiesta entro cinque anni dalla cessazione delle funzioni.
Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'inabilita' sia derivata da parkinsonismo.
Art. 15
#Comma 1
Pensione speciale di riversibilita' e indiretta
Comma 2
La pensione speciale riconosciuta al notaio dagli articoli 11 e 13 e' estesa al coniuge superstite e agli orfani del notaio individuati all'art. 10.
In caso di morte del notaio in esercizio l'avente diritto per conseguire la pensione speciale indiretta deve presentare alla Cassa, nel termine di decadenza di cinque anni alla data del decesso del dante causa, domanda corredata dalla documentazione necessaria.
Art. 16
#Comma 1
Pensione - Computo anzianita'
Comma 2
L'esercizio utile al conseguimento alla pensione si computa dal giorno in cui il notaio e' stato iscritto per la prima volta a ruolo.
Non e' computato il tempo trascorso in congedo, nella parte eccedente i 2/12 della durata complessiva dell'esercizio tranne che il notaio si sia fatto sostituire da un coadiutore.
Viene dedotto per intero il tempo trascorso in stato di cessazione temporanea, salvo che questa derivi da procedimento penale o disciplinare non seguito da condanna o da applicazione di sanzione disciplinare.
La riammissione all'esercizio della professione interrompe il diritto alla percezione della pensione dal giorno della nuova iscrizione a ruolo. Il notaio riammesso cumula il tempo del nuovo esercizio con il precedente. L'entita' della pensione, alla cessazione dell'ulteriore periodo di esercizio, e' commisurata alla durata complessiva dell'esercizio professionale.
Art. 17
#Comma 1
Esercizio funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
Coloro che abbiano esercitato, per almeno venti anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e abbiano raggiunto il 75 anno di eta' hanno diritto alla pensione nella misura prevista per i notai.
Il coniuge superstite ed i figli orfani di coloro che abbiano esercitato per almeno 20 anni, anche non consecutivi, le funzioni notarili ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, hanno diritto alla pensione nella misura prevista a favore del coniuge e dei figli orfani di notai di cui all'art. 20.
Ai fini della pensione non sono valutati i periodi di tempo nei quali l'esercizio delle funzioni notarili e' stato svolto in concomitanza con una delle attivita' incompatibili con l'ufficio di notaio ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni.
L'anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, per i notai che abbiano esercitato, anteriormente all'iscrizione a ruolo, le funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' calcolata sommando il periodo di esercizio temporaneo al periodo di esercizio in ruolo.
In ogni caso resta ferma l'esclusione del periodo dell'esercizio temporaneo ai fini della determinazione dell'indennita' di cessazione di cui all'art. 26.
Art. 18
#Comma 1
Pensione mensile - Ammontare
Comma 2
La pensione mensile spettante al notaio e' stabilita nella somma di L. 3.050.576 fino a dieci anni di esercizio, aumentata di L. 80.890 per ogni anno di esercizio in piu' fino ad un massimo di L. 5.477.301 dopo quaranta o piu' anni di esercizio.
Il periodo di esercizio che eccede sei mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore si trascura.
Art. 19
#Comma 1
Quota aggiuntiva per figli a carico
Comma 2
Le somme di cui all'art. 18 sono aumentate nella misura del 5 per cento per ogni figlio a carico fino a 26 anni di eta' e per ogni figlio inabile senza limiti di eta'.
Art. 20
#Comma 1
Pensioni indirette e di riversibilita' - Misura
Comma 2
Nel caso che venga a cessare il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procedera' alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite nel comma 1.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali riconosciuti e gli adottivi.
Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la pensione spetta al solo coniuge e l'aumento e' concesso in presenza di figli a carico che potrebbero avere autonomo diritto a pensione ai sensi del comma 3 dell'art. 10. Quando peraltro contro il coniuge superstite sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato, e i figli non risultino essere a suo carico, la pensione e' ripartita tra coniuge e figli nelle percentuali stabilite al comma 1, lettera c). Uguale criterio di ripartizione e' applicato quando sia stata pronunziata sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
In caso di piu' aventi diritto la pensione, nella misura determinata come sopra, e' divisa in parti uguali.
Qualora il diritto alla pensione sia esercitato in tempi diversi dai rispettivi titolari la ripartizione avra' luogo solo dal momento in cui siano state presentate le domande successive, restando acquisite ai primi richiedenti le somme gia' percepite.
Art. 21
#Comma 1
Tredicesima mensilita'
Comma 2
Ai titolari di pensione e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante.
La tredicesima mensilita' e' concessa in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta nella seconda quindicina di dicembre.
Art. 22
#Comma 1
Rivalutazione delle pensioni
Comma 2
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
Qualora la variazione percentuale dell'indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.
La variazione percentuale dell'indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 e' determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, dei contributi versati dai notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento, ripartiti per il numero dei notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.
La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono accertati dalla commissione amministratrice della Cassa, entro il 31 maggio di ogni anno.
La commissione amministratrice della Cassa puo' deliberare variazioni indipendentemente dal criterio di perequazione automatica previsto dal presente articolo.
Le deliberazioni, assunte dalla commissione amministratrice della Cassa in base al presente articolo, sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia per l'approvazione; questa si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi dalla comunicazione.
Art. 23
#Comma 1
Cessazione per destituzione
Comma 2
Non ha diritto al trattamento di quiescenza il notaio che per qualsiasi causa sia stato destituito dall'ufficio e non si trovi nelle condizioni previste nell'art. 9 per conseguire il trattamento stesso. Potra' tuttavia la commissione amministratrice concedere il trattamento medesimo, in tutto o in parte, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la destituzione.
Nel caso di diniego o di concessione parziale, la concessione puo' essere riesaminata, quando il notaio abbia ottenuto la riabilitazione.
Al coniuge o ai figli, precisati all'art. 10, del notaio che, in applicazione del presente articolo, non consegua il trattamento di quiescenza, esso e' liquidato come se il notaio fosse deceduto.
Art. 24
#Comma 1
Prescrizione delle rate di pensione
Comma 2
La domanda di pensione deve essere presentata, con i documenti prescritti, entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto avrebbe potuto goderne.
Decorso tale termine, la pensione verra' erogata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza si prescrivono a favore della Cassa.
Art. 25
#Comma 1
Inabilita' all'esercizio - Riconoscimento
Comma 2
Il notaio si ritiene inabile all'esercizio quando sia affetto da infermita' o lesioni organiche o funzionali permanenti e tali da determinare una assoluta incapacita' al lavoro professionale, accertata, su richiesta dell'interessato, anche prima della cessazione dalle funzioni.
La commissione, salvo che in base ai documenti prodotti o al risultato delle informazioni assunte non ravvisi comprovata la inabilita', dispone che il notaio si sottoponga, a proprie spese, a visita di un medico designato dalla commissione stessa.
Il medico incaricato di eseguire la visita redige una relazione nella quale, dopo aver descritto le alterazioni organiche e i disturbi funzionali rilevati, dichiara se tali alterazioni o disturbi rendano l'istante inabile al lavoro professionale in modo assoluto e permanente o soltanto parziale o temporaneo.
Occorrendo, a giudizio insindacabile della commissione una ulteriore visita di revisione, questa sara' eseguita a spese della Cassa da un collegio di tre medici da scegliersi dalla commissione stessa.
Il notaio sottoposto agli accertamenti medici puo' essere, su sua esplicita richiesta, assistito da un medico di sua fiducia.
Art. 26
#Comma 1
Indennita' di cessazione
Comma 2
Al notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni o, in mancanza, al coniuge superstite o ai figli spetta, qualora abbiano diritto a pensione, un'indennita' di cessazione una volta tanto nella misura di dieci dodicesimi della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai notai in esercizio nei cinque anni piu' favorevoli del decennio solare precedente la cessazione quando l'esercizio professionale non ha avuto una durata superiore a dieci anni. Tale indennita' e' aumentata di un dodicesimo per ogni anno di esercizio effettivo oltre i dieci. La frazione d'anno superiore a sei mesi e' considerata come un anno intero, mentre non si considera se pari o inferiore a sei mesi.
Per i casi di concorso fra piu' aventi diritto si applicano le disposizioni dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, precisandosi peraltro che in luogo degli orfani minorenni contemplati in tale articolo si devono considerare i figli aventi diritto a pensione a norma dell'art. 10. La quietanza deve essere rilasciata da tutti gli aventi diritto con firme congiunte.
L'indennita' di cui al presente articolo e' dovuta al notaio riammesso all'esercizio della professione dopo esserne cessato, in ragione di un dodicesimo per ogni anno dell'ultimo esercizio.
Art. 27
#Comma 1
Trattamento di quiescenza - Decorrenza
Comma 2
Il godimento del trattamento di quiescenza decorre per il notaio dal giorno successivo a quello in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cessazione e, per gli altri aventi diritto, dal giorno successivo a quello della morte del notaio; nei casi previsti dall'art. 23, dal giorno successivo a quello in cui e' divenuto definitivo il provvedimento disciplinare salvo le disposizioni previste all'art. 24.
La cessazione per dispensa diviene definitiva alla data del deposito in archivio degli atti o, se anteriore, alla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nei confronti del notaio che sia inabilitato all'esercizio perche' sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi destituito, la commissione amministratrice potra' fare decorrere il trattamento di quiescenza da data non anteriore a quella del provvedimento di inabilitazione.
Art. 28
#Comma 1
Trattamento di quiescenza - Domanda e documentazione
Comma 2
Per conseguire il trattamento di quiescenza gli interessati debbono farne domanda alla Cassa nazionale del notariato.
La domanda deve contenere le generalita' dei richiedenti, il titolo per cui ritengono di aver diritto al trattamento di quiescenza, la loro residenza e la dichiarazione circa eventuali limitazioni della capacita' di agire.
Per gli altri congiunti, oltre ai documenti richiesti per i figli maggiori degli anni ventuno, deve essere presentata documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei requisiti per ottenere la pensione.
Per i congiunti del notaio deceduto dopo aver ottenuto il trattamento di quiescenza non e' necessario il certificato indicato alla lettera a), n. 3).
Gli aventi diritto a pensione speciale devono, inoltre, produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorita' civili e militari ed ogni altro documento idoneo a comprovare l'esistenza dei presupposti per ottenere detta pensione.
I soggetti che usufruiscono di pensione anche di invalidita' hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Cassa nazionale del notariato il verificarsi di eventi che comportano modifica dei presupposti in base ai quali e' stata concessa o calcolata la pensione.
Art. 29
#Comma 1
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
Comma 2
I termini di prescrizione e decadenza previsti dalla presente normativa sono sospesi nei confronti dell'incapace durante il periodo nel quale e' rimasto privo di legale rappresentante.
Art. 30
#Comma 1
Istruttoria pratiche pensioni Competenza consiglio notarile
Comma 2
La domanda per la concessione del trattamento di quiescenza, con i documenti prescritti, deve essere presentata alla segreteria del consiglio notarile del distretto nel quale esercitava il notaio al momento della cessazione dall'esercizio.
Il consiglio notarile, verificata la regolarita' dei documenti, accertata l'esistenza delle condizioni richieste per la concessione o assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, trasmette gli atti col suo parere alla Cassa, non oltre due mesi dalla data di ricevimento della domanda.
Il trattamento di quiescenza e' liquidato dalla commissione amministratrice oppure, ad eccezione delle pensioni speciali, per sua delega, dal comitato previsto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1949, n. 577.
Art. 31
#Comma 1
Deliberazione di liquidazione della pensione
Comma 2
La deliberazione che assegna il trattamento di quiescenza contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei titolari, la causa e l'ammontare del trattamento stesso e la sua decorrenza. Contiene inoltre la indicazione dell'esercizio riconosciuto utile agli effetti della pensione come pure i motivi per i quali non sia stata, in qualche parte, accolta la domanda.
Un estratto delle deliberazioni della commissione o del comitato che accoglie o respinge la domanda e' comunicato agli interessati.
Art. 32
#Comma 1
Modalita' e termini di pagamento
Comma 2
Le mensilita' di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalita' stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori.
L'indennita' di cessazione e gli assegni assistenziali e scolastici sono pagati subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione.
Sono dovuti gli interessi in misura annua pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, tempo per tempo vigente, quando l'erogazione della pensione e l'indennita' di cessazione avvenga novanta giorni dopo la data di ricevimento della domanda, per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento.
Per l'operativita' delle norme di cui al comma 3 e' necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.
Art. 33
#Comma 1
Assegni assistenziali
Comma 2
L'erogazione dell'assegno puo' essere concorrente con l'attribuzione dell'indennita' di integrazione.
Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, e in mancanza di aventi diritto a pensione indiretta l'assegno assistenziale puo' essere corrisposto a favore degli eredi del notaio diversi dai soggetti indicati nella stessa lettera c). Tale assegno puo' essere corrisposto una sola volta e in misura non superiore all'indennita' di cessazione che sarebbe spettata al notaio deceduto.
La Cassa puo' corrispondere, inoltre, assegni assistenziali a favore di notai e loro vedove aventi a carico figli o discendenti malati di mente, handicappati o comunque bisognosi di cure particolari come accompagnamento, assistenza di personale qualificato ovvero direttamente a detti soggetti, sempreche' siano stati a carico del notaio, nonche' a orfani maggiorenni di notai permanentemente e assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro quando siano in condizioni di disagio economico.
L'importo e le modalita' di concessione dell'assegno sono stabiliti dalla commissione amministratrice, previo accertamento, con qualunque mezzo, caso per caso ed anche in tempi diversi, dello stato di bisogno o di grave disagio economico meritevoli di intervento.
Art. 34
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le condizioni richiamate nell'art. 10, comma 1, non rilevano nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.
I soggetti gia' ammessi a pensione ordinaria alla data dell'8 novembre 1985 e aventi i requisiti per godere della pensione speciale di cui agli articoli 11, 13 e 15 possono richiederne il riconoscimento entro il termine dell'8 novembre 1990 a pena di decadenza, con decorrenza dei benefici economici dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei relativi documenti.
A favore del notaio che a causa dello stato di guerra ebbe assegnato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, un termine per l'iscrizione a ruolo l'esercizio utile al conseguimento della pensione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale o del Bollettino del Ministero di grazia e giustizia nel quale venne data notizia della registrazione del decreto di nomina.
Non e' computato in deduzione, ai fini della determinazione della durata dell'esercizio utile a pensione, il periodo di tempo durante il quale il notaio, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di guerra, non presto' assistenza alla sede notarile, qualora tale interruzione non sia dai competenti consigli notarili ritenuta ingiustificata.
Art. 35
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente normativa. Restano, in ogni caso, ferme ed operanti le disposizioni concernenti l'erogazione degli assegni scolastici a favore dei figli ed orfani di notaio, di contributi per apertura, sistemazione ed organizzazione dello studio di notaio di prima nomina, degli assegni di assistenza paramedica di tipo infermieristico, degli assegni continuativi a favore di familiari di notaio non aventi diritto a pensione.