L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e 16 aprile 1987, n. 347, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Iniziative assistenziali). - L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanita' e svilupparne le capacita' psico-fisiche e sportive.
Tali iniziative, da attuare secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare:
a) attivita', cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative;
b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;
c) colonie estive, montane e marine, per i figli;
d) attivita' fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche;
e) circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalita' assistenziali e ricreative;
f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermita' contratta in servizio e per causa di esso nonche' dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;
g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;
h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico 'Il Finanziere' e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa;
i) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in localita' disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno;
l) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani;
m) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo;
n) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente e' obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilita' lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, nonche' ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio.
Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Spese). - Le spese di esercizio sono correnti (o di funzionamento) e in conto capitale (o di investimento).
Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Fondo di cui agli articoli 2 e seguenti del capo I, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti.
Le spese per le finalita' dell'ente sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e, se necessario, delle disponibilita' del fondo di riserva previsto dall'art. 21, secondo comma.
Il Ministro delle finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, ripartisce indicativamente, su proposta del consiglio di amministrazione, le somme cosi' calcolate, in relazione alle finalita' istituzionali del Fondo previste dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Nel corso dell'esercizio il Ministro puo' variare in piu' o in meno la ripartizione effettuata in relazione all'andamento della gestione.
Il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce e' determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria al momento della formazione del bilancio di previsione e dei presumibili accertamenti ed impegni per il restante periodo dell'esercizio.
Quote non superiori al 5 per cento ed al 10 per cento delle entrate sono destinate, rispettivamente, a costituire il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva speciale per indennita' di buonuscita previsti dall'art. 21.
Le spese correnti previste dal secondo comma vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in partite di giro e in contabilita' speciali in corrispondenza con le poste di entrata di uguale natura previste dall'art. 18.
Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri complessivi relativi all'acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.".
Art. 3
#Comma 1
L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Fondi di riserva). - Il fondo di riserva ordinario:
a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;
b) e' costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma;
c) e' utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il fondo di riserva speciale:
a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennita' di buonuscita;
b) puo' raggiungere un importo massimo pari alla somma delle spese imputate per indennita' di buonuscita ai cinque esercizi finanziari che precedono quello annuale di formazione del bilancio di previsione;
c) e' alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilita' non impiegate per la realizzazione del programma annuale;
d) e' utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.".
Art. 4
#Comma 1
Il terzo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e' sostituito dal seguente:
"Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale e' iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 21, secondo comma.".