DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 272/1990 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Numero 272 Anno 1990 GU 03.10.1990 Codice 090G0319

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, al secondo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".


Al quarto comma, la parola "consigliere" e' sostituita dalle parole "vice consigliere".


Al quinto comma, le parole "dirigente superiore" sono sostituite dalle parole "non inferiore a dirigente superiore".


Al sesto comma, la parola "consigliere" e' sostituita dalle parole "vice consigliere".


Al quindicesimo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".


Art. 2

#

Comma 1

L'art. 7, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento".


Art. 3

#

Comma 1

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte). - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla commissione esaminatrice.
Qualora siano previste due o piu' prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni.
In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.".


Art. 4

#

Comma 1

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti). - Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente decreto per lo svolgimento delle prove scritte.
Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in piu' sedi ed in tempi diversi.
La commissione esaminatrice individua le domande a risposta a scelta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.".


Art. 5

#

Art. 6

#

Art. 7

#

Comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.