Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 e' determinato in L. 1.090.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1989 e' determinato in L. 1.010.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3
#Comma 1
1 Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b), del citato art. 22;
c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera c), del medesimo art. 22.