DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata"Colombo '92", avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".

Numero 139 Anno 1990 GU 09.06.1990 Codice 090G0182

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-15;139

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Supporti organizzativi

Comma 2

Ai fini dell'esercizio delle funzioni del commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare", di seguito denominato commissario, e' costituita apposita segreteria organizzativa alle sue dipendenze.


La segreteria di cui al comma 1 si compone di personale assunto dal commissario con contratto di diritto privato avente durata massima fino al 1› luglio 1993; il relativo trattamento economico viene stabilito con riferimento ai contratti nazionali vigenti per il settore commerciale.


L'impegno complessivo di spesa annua relativo ai trattamenti economici di cui al comma 2, al lordo delle ritenute di legge, non potra' comunque essere superiore a un importo pari al 30% dell'autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 373.


Il commissario e' autorizzato a stipulare con soggetti di natura pubblica e privata apposite convenzioni per la consulenza in attivita' inerenti l'esercizio delle proprie funzioni.


Art. 2

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Comma 1

I n d e n n i t a'

Comma 2

Con decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e per tutta la durata dell'incarico, al commissario e' attribuita una indennita' pari a L. 12.000.000 mensili, al lordo delle ritenute di legge.


All'indennita' di cui al comma 1 si aggiunge unicamente il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, che viene corrisposto equiparando a tal fine il commissario al personale del gruppo 2› di cui alla tabella A annessa al decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1983, concernente determinazione delle diarie per le missioni all'estero, mentre per le missioni in Italia si fa riferimento all'art. 1, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.


Art. 3

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Comma 1

F o n d i

Comma 2

Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.


Il commissario e' responsabile della destinazione dei fondi assegnatigli a spese aventi diretta attinenza con il proprio incarico.


Nel piano annuale delle attivita' che il commissario presenta al Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 373 del 1988, sono determinati la ripartizione della spesa ed i limiti per ciascuna tipologia di spese complessivamente considerata, in relazione all'autorizzazione di spesa annua di cui al predetto comma 4.


Art. 4

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Comma 1

G e s t i o n e

Comma 2

1. Ai fini della realizzazione della manifestazione di cui alla legge n. 373 del 1988, il commissario gestisce i fondi assegnatigli e ordina ogni spesa necessaria, in Italia e all'estero, per le attivita' derivanti dal proprio incarico, ivi comprese le spese di rappresentanza, gravando i relativi oneri sulla autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge predetta, nei limiti indicati dal piano annuale ai sensi dell'art. 3.
2. Gli oneri corrispondenti ai trattamenti economici di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 2 ed all'art. 5, comma 3, nonche' quelli relativi al funzionamento del collegio di cui al medesimo art. 5, gravano sulla autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 373 del 1988.
3. I rendiconti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 373 del 1988, approvati dal collegio di cui all'art. 5, sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.


Art. 5

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Comma 1

Revisori dei conti

Comma 2

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro tra i dipendenti del medesimo Ministero e due dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali; oltre ai predetti membri effettivi, con il medesimo decreto saranno nominati due membri supplenti dipendenti, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero per i beni culturali e ambientali.


La presidenza del collegio di cui al comma 1 spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro.


Ai revisori dei conti verra' corrisposto per l'attivita' svolta un compenso pari a L. 1.200.000 annue al lordo delle ritenute di legge, maggiorandosi tale importo del 50% per il presidente del collegio.