Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Universita' degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale.