Il Ministero della marina mercantile, previo parere della commissione di cui all'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, provvede sull'istanza di cui all'art. 10.
L'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ha la durata di due anni o una durata maggiore in casi particolari da determinarsi di volta in volta sulla base del parere di cui al comma 1.
L'autorizzazione, che deve indicare espressamente lo Stato estero di cui la nave battera' temporaneamente la bandiera e la durata della sospensione, viene trasmessa all'ufficio di iscrizione della nave.
L'ufficio di iscrizione annota nelle matricole e sull'atto di nazionalita' gli estremi dell'autorizzazione, previa acquisizione del documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato estero interessato attestante che alla nave e' riconosciuto il diritto di battere temporaneamente la propria bandiera o che tale diritto sara' riconosciuto a seguito dell'autorizzazione alla sospensione temporanea della bandiera italiana. Tale documento dovra' essere accompagnato da idonea traduzione in lingua italiana e legalizzato dal competente ufficio consolare italiano a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'annotazione sull'atto di nazionalita' degli estremi dell'autorizzazione e' fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, se la nave si trova all'estero.
L'atto di nazionalita', munito dell'annotazione di cui ai commi 4 e 5, e gli altri documenti di bordo sono ritirati e conservati dall'ufficio di iscrizione. Se la nave si trova all'estero, l'ufficio consolare ritira l'atto di nazionalita' ed i documenti di bordo e li trasmette all'ufficio d'iscrizione, che ne cura la conservazione.
La trascrizione nelle matricole degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali o di garanzia sulla nave, cosi' come la relativa annotazione sull'atto di nazionalita', continuano ad essere fatti in conformita' delle disposizioni del codice della navigazione e del regolamento.
La sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha effetto dalla data dell'annotazione nelle matricole e sull'atto di nazionalita' della relativa autorizzazione o, se l'annotazione sull'atto di nazionalita' e' fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, dalla data della stessa.