DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, concernente modifiche agli articoli 145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l'attribuzione e la sospensione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la ba

Numero 66 Anno 1990 GU 29.03.1990 Codice 090G0094

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:04:29

Art. 1

#

Comma 1

Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformita' al modello di cui all'allegato A.


Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ai registri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicita' navale.


Art. 2

#

Comma 1

Sono iscritte nei registri speciali le navi iscritte in un registro straniero, di seguito denominato "registro sottostante", alle quali lo Stato responsabile del registro stesso sospende temporaneamente il diritto di battere la propria bandiera a seguito di locazione a scafo nudo e per le quali viene richiesta l'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana.


Le navi iscritte nei registri speciali sono abilitate alla navigazione dall'atto di nazionalita' di cui all'art. 4.


Art. 3

#

Art. 4

#

Comma 1

L'atto di nazionalita' delle navi locate a scafo nudo e' conforme al modello di cui all'allegato B.


Per ottenere l'atto di nazionalita', nei casi di cui al presente regolamento, l'armatore deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione marittima corredata dei documenti indicati nell'art. 3, nonche' del certificato e della quietanza indicati nell'art. 324 del regolamento.


Per il rilascio, la trasmissione, la rinnovazione, l'aggiornamento ed il ritrovamento dell'atto di nazionalita', si applicano le disposizioni vigenti in materia, intendendosi come riferiti all'armatore gli adempimenti a carico del proprietario della nave e come concernenti i registri speciali i riferimenti alle matricole delle navi maggiori.


La nave oggetto di iscrizione nei registri speciali, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 325 del regolamento non e' considerata proveniente da bandiera estera.


Nell'atto di nazionalita' dovra' risultare, nell'apposito spazio, l'indicazione del registro sottostante.


Art. 5

#

Comma 1

L'iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Durante tale periodo la documentazione di bordo, compresa quella comprovante l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, e' regolata dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o a cui l'Italia ha aderito.


Art. 6

#

Art. 7

#

Comma 1

Alla scadenza del termine di durata dell'iscrizione della nave nel registro speciale l'ufficio di iscrizione provvede a cancellare la nave dal registro stesso, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto gli eventuali crediti dell'amministrazione e dell'equipaggio e siano state soddisfatte le condizioni relative ai crediti contributivi di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.


L'autorita' che procede alla cancellazione della nave dal registro speciale ritira l'atto di nazionalita' ed i documenti di bordo e rilascia il certificato di avvenuta cancellazione, che notifica all'autorita' competente dello Stato responsabile del registro sottostante.


Art. 9

#

Comma 1

Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di nave locata a scafo nudo a straniero per consentire al conduttore di iscriverla in un registro di altro Stato, avente funzioni analoghe al registro speciale di cui all'art. 1, deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave o all'ufficio consolare se la nave si trova all'estero.


La dichiarazione deve indicare le generalita' e la nazionalita' del soggetto estero, al quale la nave viene data in locazione, e l'apposito registro straniero, nel quale la nave sara' temporaneamente iscritta. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla sua pubblicazione, a norma dell'art. 156, secondo comma, del codice della navigazione.


L'ufficio, che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione, ne da' immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, dopo aver constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e, nei casi in esso previsti, sono state osservate le prescrizioni dell'art. 156, terzo comma, del codice della navigazione ovvero, se esistono diritti reali o di garanzia sulla nave, che vi e' il consenso scritto di tutti gli aventi diritto.


Art. 10

#

Comma 1

Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di cui agli articoli 149 e 155 del codice della navigazione, deve rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile.


Art. 11

#

Comma 1

Il Ministero della marina mercantile, previo parere della commissione di cui all'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, provvede sull'istanza di cui all'art. 10.


L'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ha la durata di due anni o una durata maggiore in casi particolari da determinarsi di volta in volta sulla base del parere di cui al comma 1.


L'autorizzazione, che deve indicare espressamente lo Stato estero di cui la nave battera' temporaneamente la bandiera e la durata della sospensione, viene trasmessa all'ufficio di iscrizione della nave.


L'ufficio di iscrizione annota nelle matricole e sull'atto di nazionalita' gli estremi dell'autorizzazione, previa acquisizione del documento rilasciato dall'autorita' competente dello Stato estero interessato attestante che alla nave e' riconosciuto il diritto di battere temporaneamente la propria bandiera o che tale diritto sara' riconosciuto a seguito dell'autorizzazione alla sospensione temporanea della bandiera italiana. Tale documento dovra' essere accompagnato da idonea traduzione in lingua italiana e legalizzato dal competente ufficio consolare italiano a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


L'annotazione sull'atto di nazionalita' degli estremi dell'autorizzazione e' fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, se la nave si trova all'estero.


L'atto di nazionalita', munito dell'annotazione di cui ai commi 4 e 5, e gli altri documenti di bordo sono ritirati e conservati dall'ufficio di iscrizione. Se la nave si trova all'estero, l'ufficio consolare ritira l'atto di nazionalita' ed i documenti di bordo e li trasmette all'ufficio d'iscrizione, che ne cura la conservazione.


La trascrizione nelle matricole degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali o di garanzia sulla nave, cosi' come la relativa annotazione sull'atto di nazionalita', continuano ad essere fatti in conformita' delle disposizioni del codice della navigazione e del regolamento.


La sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana ha effetto dalla data dell'annotazione nelle matricole e sull'atto di nazionalita' della relativa autorizzazione o, se l'annotazione sull'atto di nazionalita' e' fatta dall'ufficio consolare a norma dell'art. 255 del codice della navigazione, dalla data della stessa.


Art. 12

#

Comma 1

Alla scadenza del termine fissato nell'autorizzazione di cui all'art. 11, comma 2, l'ufficio di iscrizione della nave, previa acquisizione di copia autentica del documento dello Stato estero, nei cui appositi registri la nave e' stata temporaneamente iscritta, attestante che il diritto di battere la propria bandiera e' venuto meno, riconsegna l'atto di nazionalita' ed i documenti di bordo non scaduti.


Nelle matricole e sull'atto di nazionalita' e' annotata la cessazione della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ed il conseguente ripristino a tutti gli effetti della nazionalita' italiana della nave.


Art. 13

#

Comma 1

La sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera e' revocata nei casi di cui all'art. 29, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o quando e' emanato un provvedimento di requisizione della nave da parte dello Stato italiano.


Il Ministero della marina mercantile da' comunicazione della revoca della sospensione all'autorita' competente dello Stato estero, nei cui appositi registri la nave e' stata temporaneamente iscritta, invitandola a cancellare la stessa da tali registri.


Art. 15

#

Comma 1

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 14 si applicano anche alle convenzioni internazionali di cui l'Italia e' parte contraente, nei casi in cui e' da esse attribuita rilevanza alla nazionalita' della nave, con riferimento alle materie di cui agli articoli del codice della navigazione indicate in tali disposizioni.