DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e d

Numero 366 Anno 1989 GU 08.11.1989 Codice 089G0337

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-19;366

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione dell'Ufficio

Comma 2

E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo.


Art. 2

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Comma 1

Formulazione di schemi di atti normativi

Comma 2

L'Ufficio predispone schemi di disegni di legge, di decreti legislativi, di decreti-legge e di regolamenti nelle materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


In collegamento con il comitato di esperti di cui all'art. 21, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ufficio formula proposte tecnico-giuridiche concernenti l'attuazione del programma di Governo.


Art. 3

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Comma 1

Coordinamento dell'attivita' normativa del Governo

Comma 2

Nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento delle iniziative legislative e delle altre attivita' normative del Governo, l'Ufficio collabora con i Ministeri interessati alla formulazione degli schemi di disegni di legge, di decreti legislativi, di decreti-legge, nonche' degli schemi di regolamento.


Per quanto attiene agli schemi di decreti-legge e di decreti legislativi, oltre alle verifiche di cui al comma 3, l'Ufficio si accerta in particolare della loro rispondenza a quanto prescritto dagli articoli 14 e 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


L'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il segretario generale, le questioni di natura normativa per le quali appare opportuno il coordinamento a livello politico.


Ai fini dell'informazione relativa alle iniziative normative in corso di elaborazione o che debbano essere assunte nel quadro dell'attuazione del programma e della politica istituzionale del Governo, il capo dell'Ufficio convoca periodiche conferenze con i capi degli uffici cui e' attribuita, nell'ambito dei Ministeri, specifica competenza in materia legislativa, riferendone al segretario generale.


Art. 4

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Comma 1

Valutazioni su iniziative legislative non governative e sugli emendamenti

Comma 2

L'Ufficio acquisisce il parere dei Ministri interessati su proposte, disegni di legge ed emendamenti di iniziativa non governativa, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale comunica le proprie valutazioni, previe le verifiche di cui all'art. 3.


L'Ufficio provvede ad analoga attivita' istruttoria, di norma su richiesta della stessa struttura di cui al comma 1, in ordine alle proposte di emendamenti governativi.


Art. 5

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Comma 1

Revisione tecnico-formale dei testi normativi

Comma 2

L'Ufficio formula raccomandazioni in via generale e determina regole tecniche per la redazione degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi; promuove altresi' iniziative dirette a sviluppare e diffondere le tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi.


L'Ufficio provvede alla revisione tecnico-formale degli schemi di atti normativi, apportandovi le occorrenti modificazioni e correzioni prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, ovvero, in raccordo con l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio medesimo.


Art. 8

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Comma 1

Attivita' istruttoria relativa al sindacato ispettivo del Parlamento

Comma 2

L'Ufficio provvede, su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a fornire gli elementi di valutazione per le risposte del Presidente del Consiglio dei Ministri agli atti di sindacato ispettivo del Parlamento.


Art. 9

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Comma 1

Organizzazione dell'Ufficio

Comma 2

Possono essere costituiti, per gli adempimenti nelle materie relative a funzioni affidate a Ministri senza portafoglio, specifici settori di attivita', i quali operano presso i Ministri stessi e alla loro dipendenza funzionale; ad essi sono preposti i rispettivi consiglieri giuridici.


Per gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6, possono essere costituiti appositi settori di attivita' cui sono assegnati esperti, consiglieri e funzionari con specifiche professionalita'. Tali settori operano d'intesa con quelli di cui al comma 1.


La trattazione degli affari di cui all'art. 7 e' attribuita ad apposito settore.


I settori di attivita' sono costituiti con provvedimento del segretario generale, su proposta del capo dell'Ufficio. Per i settori relativi a funzioni affidate a Ministri senza portafoglio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro interessato.


Il capo dell'Ufficio puo' richiedere, tramite il segretario generale, l'assegnazione di esperti di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, scelti fra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari in materie giuridiche e dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, di provata specializzazione, da destinare, anche con carattere di continuita', allo svolgimento di specifici compiti nell'ambito dei settori di attivita' indicati nei precedenti commi. Gli esperti ed i consiglieri giuridici di cui al comma 2, se incaricati a tempo pieno, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della citata legge.