Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al primo comma dell'art. 17 del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.".
Art. 3
#Comma 1
Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000.
Art. 4
#Comma 1
Gli scaglioni di cui all'art. 30 del decreto sono aumentati del 65 per cento.
Art. 5
#Comma 1
1. Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento.
Art. 5.
Art. 5.
Art. 6
#Comma 1
Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento.
Art. 7
#Comma 1
1. Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 7.
Art. 8
#Comma 1
Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se e' superiore.