All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:
1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n ) e p);
2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonche' per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l);
3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni i cui alle lettere a), f), m) ed u);
4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonche' per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s);
5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonche' per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r).
Nessun limite massimo e' fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonche' per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all'art. 1, la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni".
Art. 3
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, nonche' quelli incaricati della loro reggenza, effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 2.400.000".
Art. 4
#Comma 1
I limiti di spesa di L. 400.000 e di L. 1.200.000, previsti dall'art. 4, primo comma, del regolamento, sono rispettivamente elevati a L. 1.200.000 ed a L. 2.400.000.
Art. 5
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 5 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite e' ridotto a L. 600.000".
Art. 6
#Comma 1
Il limite di spesa di L. 480.000, previsto dall'art. 7, quarto comma, del regolamento, e' elevato a L. 1.000.000.