DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni e integrazioni al regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967.

Numero 343 Anno 1989 GU 19.10.1989 Codice 089G0420

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-05;343

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

All'art. 1 del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di:
1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n ) e p);
2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonche' per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l);
3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni i cui alle lettere a), f), m) ed u);
4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonche' per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s);
5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonche' per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r).
Nessun limite massimo e' fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonche' per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".


Art. 2

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all'art. 1, la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni".


Art. 3

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, nonche' quelli incaricati della loro reggenza, effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 2.400.000".


Art. 4

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Comma 1

I limiti di spesa di L. 400.000 e di L. 1.200.000, previsti dall'art. 4, primo comma, del regolamento, sono rispettivamente elevati a L. 1.200.000 ed a L. 2.400.000.


Art. 5

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 5 del regolamento e' sostituito dal seguente:
"I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 1.200.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite e' ridotto a L. 600.000".


Art. 6

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Comma 1

Il limite di spesa di L. 480.000, previsto dall'art. 7, quarto comma, del regolamento, e' elevato a L. 1.000.000.