La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, e' esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 10 ottobre 1989 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1