DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 299/1989 - Regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Numero 299 Anno 1989 GU 31.08.1989 Codice 089G0375

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-07-21;299

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica

Comma 2

L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.


I concorsi sono banditi su base nazionale. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.


I concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno ed i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 2

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Comma 1

Bandi di concorso

Comma 2

La sede o le sedi nelle quali hanno luogo le prove scritte e la prova a carattere professionale, nonche' il diario delle prove d'esame sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.


Art. 3

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Comma 1

Domande di partecipazione al concorso

Comma 2

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.


Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.


I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.


La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.


Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.


Per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata.


L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.


Art. 4

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Comma 1

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

Comma 2

I requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi, ivi compreso quello dell'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.


L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o piu' dei requisiti prescritti ed indicati nel bando risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione e' disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.


Art. 5

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Comma 1

Riserva di posti e preferenze

Comma 2

Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.


Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.


I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.


I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.


Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.


I posti riservati che non venissero ricoperti per la mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.


A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.


Art. 6

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Comma 1

Visite mediche

Comma 2

I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione e funzionalita' organica e siano esenti da infermita' o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.


Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.


La composizione della commissione medica, il numero dei componenti e la sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 7

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Comma 1

Commissioni giudicatrici

Comma 2

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.


Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale.


Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere.


Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera.


Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.


In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o piu' sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformita' alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente.


Art. 8

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Comma 1

Categorie di titoli valutabili

Comma 2

Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi scolastici e quelli professionali, gli attestati di frequenza a corsi d'arte o mestieri ovvero a corsi professionali o di specializzazione purche' rilasciati da un istituto statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato; si intendono per titoli professionali quelli attinenti allo svolgimento di attivita' lavorativa o professionale.


Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, pur costituendo elementi di merito non rientrano nelle altre categorie.


Art. 9

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Comma 1

Criteri di valutazione dei titoli

Comma 2

Il punteggio massimo attribuibile alla categoria titoli di cultura e' dieci, alla categoria titoli professionali e' quindici e alla categoria titoli vari e' cinque.


La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.


Art. 10

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Comma 1

Prove d'esame per operatore tecnico

Comma 2

Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo operatore tecnico sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.


Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.


I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e nei titoli.


Art. 11

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Comma 1

Prove d'esame per vice revisore tecnico

Comma 2

Le prove d'esame del concorso per la nomina ad allievo vice revisore tecnico sono costituite da una prova scritta e da una prova a carattere professionale integrata da un colloquio.


La prova scritta e' costituita da un tema di cultura generale.


La prova professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale il candidato concorre.


Alla prova professionale ed al colloquio integrativo sono ammessi i candidati che nella prova scritta hanno conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.


I candidati che nella prova professionale integrata dal colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova professionale integrata dal colloquio.


Art. 12

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Comma 1

Prove d'esame per vice perito tecnico

Comma 2

Le prove d'esame del concorso per la nomina a vice perito tecnico sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.


La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato teorico attinente alla specializzazione richiesta dal concorso.


La seconda prova scritta, anch'essa attinente alla specializzazione, e' di carattere prevalentemente pratico ed e' intesa ad accertare la capacita' ad assolvere i compiti previsti dal profilo professionale.


La prova facoltativa, per la quale il punteggio massimo da attribuire e' nove, tende ad accertare la capacita' del candidato a tradurre un testo di natura tecnica attinente alla propria competenza professionale.


Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova.


I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte, di quello del colloquio e di quello dei titoli.


Art. 13

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Comma 1

Sedi di espletamento delle prove

Comma 2

Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte puo' avere luogo in piu' sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale.


Per lo svolgimento delle prove a carattere professionale, l'amministrazione puo' avvalersi di istituti, officine e laboratori pubblici o privati, stipulando eventualmente apposite convenzioni.


Art. 14

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Comma 1

Concorsi con piu' prove scritte

Comma 2

Nei concorsi per i quali e' previsto l'espletamento di piu' prove scritte, fermo restando il principio dell'anonimato, al plico contenente l'elaborato di ogni candidato viene assegnato in ciascun giorno lo stesso numero, da apporsi su una linguetta staccabile in modo da poter riunire i plichi appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.


Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione dei plichi aventi lo stesso numero, in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.


Del luogo, del giorno e dell'ora di tale operazione e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame e la medesima operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza, alla presenza dei candidati eventualmente intervenuti.


Per la valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta, la commissione giudicatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.


Art. 15

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Comma 1

Durata delle prove d'esame

Comma 2

La durata delle prove scritte e' di sei ore.


La durata delle prove a carattere professionale consistente in un esperimento pratico e' stabilita in modo uguale per tutti i concorrenti dalla commissione esaminatrice del concorso.


Art. 16

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Comma 1

R i n v i o