DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura e convitto annesso in Solcio di Lesa e contestuale soppressione dello stesso istituto e convitto annesso in Trino Vercellese.

Numero 596 Anno 1988 GU 28.07.1989 Codice 089G0335

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 e' soppresso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura, con convitto annesso, di Trino Vercellese (Vercelli).
Contestualmente e' istituita, con convitto annesso, in Solcio di Lesa (Novara), a decorrere dall'anno scolastico 1987-88, una scuola avente finalita' ed ordinamento speciale che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'agricoltura.


Art. 2

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Comma 1

Il patrimonio e le dotazioni del predetto istituto per l'agricoltura di Solcio di Lesa vengono integrate con il patrimonio e le dotazioni del soppresso istituto professionale per l'agricoltura di Trino Vercellese.
Al convitto annesso all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Solcio di Lesa vengono altresi' conferite le suppellettili gia' in dotazione al convitto annesso al soppresso istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Trino Vercellese.


Art. 3

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Comma 1

Il predetto istituto ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Sezioni numero
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Scuola professionale per l'agricoltura con
sezioni per:
esperto floricoltore-giardiniere (biennale) . . . . . . . 2
Corsi
numero
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Corso post qualifica:
agrotecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Art. 4

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Comma 1

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.


Art. 5

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Comma 1

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto e' soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.


Art. 6

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Comma 1

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.


Art. 7

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Comma 1

L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.


Art. 8

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Comma 1

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.


Art. 9

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Comma 1

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 3 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; conversazione tecnica in lingua estera; materie scientifiche e professionali; esercitazioni pratiche; esercitazioni di laboratorio e sopralluoghi aziendali; lingua e lettere italiane e storia; elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria; lingua estera; matematica; fisica ed applicazioni pratiche; scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie; agronomia e coltivazioni; meccanica agraria, zootecnia e genio rurale; economia politica, economica e statistica agraria; tecniche della gestione aziendale e struttura di sviluppo delle collettivita' agricole; tirocinio e applicazione; religione ed educazione fisica.


Art. 10

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Comma 1

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.


Art. 11

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Comma 1

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.


Art. 12

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Comma 1

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.
Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.


Art. 13

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Comma 1

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.
La misura del contributo e' fissata dal consiglio di istituto.
Il consiglio di istituto puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.


Art. 14

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Comma 1

L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.


Art. 15

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Comma 1

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.


Art. 16

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Comma 1

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.
Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonche' della giunta esecutiva.
In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.


Art. 17

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Comma 1

A capo dell'istituto e' un preside. Egli promuove e coordina le attivita' di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.
A capo di ogni scuola coordinata e' un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.


Art. 18

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Comma 1

Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalita' previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.


Art. 19

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Comma 1

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.125.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni;
5) con i proventi delle aziende agrarie.


Art. 20

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Comma 1

Il regime normale degli alunni e' l'internato.
Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.
L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.
Il preside dell'istituto e' anche capo del convitto.
Al funzionamento del convitto sono addetti gli istitutori indicati nella annessa tabella organica.
Ad uno di essi e' affidata le vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata sui convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.
Sotto il profilo disciplinare, la vigilanza degli istitutori e' estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.


Art. 21

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Comma 1

Gli istitutori e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza dell'istitutore incaricato della vigilanza generale del convitto.
Per l'assolvimento delle mansioni spettantigli, all'istitutore con funzioni di coordinatore della vigilanza puo' essere concesso alloggio gratuito nell'istituto per se' e la propria famiglia.


Art. 22

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Comma 1

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura e' fissata, anno per anno, dal consiglio di istituto su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.
La retta da' diritto al vitto, all'allogio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialita'), al lavaggio, rammendatura e stiratura della biancheria.
Spetta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori.
Il preside ha facolta' di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le veriazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dalla giunta esecutiva, su proposta del preside.
Il tattamento dei convittori e' uguale per tutti.
Consentendolo il bilancio, il consiglio di istituto ha facolta' di accordare, su proposta del collegio dei docenti, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.
I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse relative alla frequenza della scuola di appartenenza essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di istituto con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.


Art. 23

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Comma 1

La retta e' pagata in rate anticipate, la scadenza delle rate e' stabilita dal consiglio di istituto.
Non e' consentita la restituzione di quote di rette gia' pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.
In caso di passaggio del convittore ad altro istituto, sara' opportuno effettuare conguaglio delle rette tra gli istituti interessati.


Art. 24

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Comma 1

La famiglia dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di istituto su proposta del preside per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.
Tale deposito dovra' essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della quota delle spese sostenute per l'alunno.


Art. 25

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Comma 1

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di istituto su proposta del preside con l'assistenza del collegio dei docenti.


Art. 26

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Comma 1

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Solcio di Lesa ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilanco del Ministero della pubblica istruzione.