DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 248/1989 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della liberta', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della liberta', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.

Numero 248 Anno 1989 GU 07.07.1989 Codice 089G0285

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ammissione in istituto). - Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di liberta'.
Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e' destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione.
La persona che fa ingresso in istituto perche' imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento.
In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorita' giudiziaria.
Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalita', i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.
Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto".


Art. 2

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresi', a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza".


Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento".


Art. 3

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione".


Art. 4

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14- ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare sono altresi' comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione".


Art. 5

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Comma 1

Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad usufruire degli interventi del trattamento.
All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione e' specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi".


Art. 6

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Comma 1

Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la rubrica "Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti" e' sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti".


Nello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero.
Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero".


Art. 7

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Comma 1

Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32- bis (Regime di sorveglianza particolare). - Il Ministero, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione della autorita' giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere nel termine di dieci giorni.
L'autorita' giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al comma 3 dell'art. 14- bis della legge al Ministero entro il termine di dieci giorni.
La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita' giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione e' prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato e' sottoposto, e' data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.
I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.
Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito e' presa nota nella cartella personale.
La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.
Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne da' comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza puo' essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'art. 32.
Art. 32-ter (Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare). - Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto e' iscritto nel registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma.
Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore.
Il Ministero, ove non ritenga di provvedere direttamente, puo' delegare l'ispettore distrettuale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo".


Art. 8

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati ((quando ricorrono ragionevoli motivi e)) sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.
Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede".


Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanita', la direzione puo' altresi' consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a cio' destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia".


Il decimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono".


Art. 9

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Comma 1

Il primo e il secondo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza.
L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma".


Art. 10

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Comma 1

Nell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi.
I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale".


Art. 11

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Comma 1

L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Lavoro all'esterno). - L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la possibilita' nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge.
L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorita' giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge, e' comunicata al magistrato di sorveglianza.
La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunita' della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
Il magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della liberta' e della residua parte di essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati.
I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, e' effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalita' stabilite dal Ministero.
L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere effettuato da personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Ministero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Gli ((ispettori distrettuali e)) le direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalita' cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno.
L'ispettore distrettuale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti del distretto per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno.
I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione.
I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della liberta'.
L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo puo' essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge, solo se trattasi di attivita' regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato e' tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge.
Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonche' quelle relative agli orari di uscita e di rientro. In particolare l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385 del codice penale.
La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Ministero, all'ispettore distrettuale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro all'esterno.
Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Ministero ed inoltre al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorita' giudiziaria precedente, per gli imputati.
I controlli di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignita'.
La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.
Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per la immediata segnalazione alla direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo".


Art. 12

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Comma 1

L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Criteri di priorita' per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti). - Nella determinazione delle priorita' per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge anche in relazione al tipo di lavoro disponibile, al tempo trascorso in stato di inattivita' lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonche' al comportamento tenuto".


Art. 13

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Comma 1

L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Obbligo del lavoro). - I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto".


Art. 14

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sull'utile finanziario derivante dall'attivita' artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge".


Art. 15

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Comma 1

Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis (Lavoro a domicilio). - Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario puo' essere svolto anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo precedente".


Art. 16

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Art. 17

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Comma 1

Dopo l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 61-bis (Permessi premio). - Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'art. 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosita' sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalita' espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonche' alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative al domicilio o alla dimora del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle gia' disponibili, a mezzo degli organi di polizia.
Durante il permesso premio i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato.
In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.
Il condannato in permesso, in caso di necessita', potra' rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, segnalando le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attivera' per dare la piu' opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.
Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne da' comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinche', di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti".


Art. 18

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Comma 1

Dopo l'art. 61- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 61-ter (Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 61 e 61- bis e' data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il permesso deve essere fruito".


Art. 19

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Art. 20

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Art. 21

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Art. 22

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Art. 23

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Comma 1

L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80 (Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni). - I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero, ad eccezione di quelli preveduti dal comma 5 dell'art. 14-quater della legge e dal comma 9 dell'art. 32bis del presente regolamento, i quali sono disposti dal Ministero. I trasferimenti tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede.
Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Ministero, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita' giudiziaria che procede precisandone i motivi la durata e la sede di destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria procedente.
I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.
La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.
I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare nel luogo dove il detenuto e' ristretto.
Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza.
Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente.
Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione.
L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 e' disposta dal Ministero".


Art. 24

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Comma 1

L'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 91 (Affidamento in prova al servizio sociale). - Fuori dell'ipotesi in cui il condannato si trovi in liberta', l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento e' divenuta esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza invia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente per la prova e copia dell'ordinanza alla direzione dell'istituto nel quale il condannato si trova e a quella del centro di servizio sociale del luogo ove si svolgera' la prova, provvedendo, altresi', a darne comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.
L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal comma 5 dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute.
Dalla data di sottoscrizione del verbale ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Il verbale e' sottoscritto davanti al direttore dell'istituto nel quale il condannato trovasi detenuto o davanti al direttore del centro di servizio sociale indicato nel comma 2 se il condannato non trovasi ristretto in istituto.
L'affidato raggiunge il luogo in cui dovra' svolgersi la prova libero nella persona.
Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in localita' situata in altra giurisdizione e cio' risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, il quale decide sulla stessa senza formalita' di procedura.
La cancelleria del tribunale comunica la decisione all'interessato, alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovra' continuare a svolgersi e al centro di servizio sociale competente. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovra' proseguire la prova libero nella persona. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento e' comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato.
Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati nel comma 9 dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilita'.
Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10 dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.
Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento indicate nel comma 11 dell'art. 47 della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.
Il tribunale procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge".


Art. 25

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Comma 1

Dopo l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 91-bis (Affidamento in prova in casi particolari). - Qualora il condannato tossicodipendente e alcooldipendente richieda l'affidamento in prova preveduto dall'art. 47- bis della legge dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la relativa domanda e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale prevedute dall'art. 91".
"Art. 91-ter (Detenzione domiciliare). - La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e' notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura.
Nei casi preveduti dai numero 1), 2) e 3) del comma 1 dell'art. 47- ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera c), dell'art. 71 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
((Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.
Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 91.
In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale.
Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficolta' connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare.
Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 47- ter della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.
Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge.))
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Art. 26

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Comma 1

L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 92 (Regime di semiliberta'). - Fuori dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 50 della legge, per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semiliberta' si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91. Non appena l'ordinanza di ammissione al regime di semiliberta' e' esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede ad inviarne copia alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro di servizio sociale.
Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o internato si dovra' impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di una copia del programma provvisorio di trattamento.
La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero.
Nei casi in cui all'art. 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui e' autorizzato a disporre.
Nel caso di mutamento dell'attivita' di cui al primo comma dell'art. 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 91. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semiliberta' nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche.
Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge non e' disposto piantonamento.
Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione".


Art. 27

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Comma 1

Dopo l'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 92-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - Qualora venga eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un condannato sottoposto ad una delle misure alternative alla detenzione prevedute dall'art. 51- bis della legge, il direttore dell'istituto, o il direttore del centro di servizio sociale competente, informato dalla direzione dell'istituto o comunque a conoscenza dell'avvenuta notifica dell'ordine di carcerazione, ne da' immediata notizia al magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art. 51- bis della legge.
Il magistrato di sorveglianza dispone senza indugio la prosecuzione provvisoria della misura in corso o la sospensione della stessa, informandone l'interessato, la direzione dell'istituto, la direzione del centro di servizio sociale competente, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'ordine e l'autorita' giudiziaria che ha emanato l'ordine di carcerazione.
Il provvedimento di prosecuzione provvisoria viene comunicato anche a mezzo telegramma al pubblico ministero o al pretore che ha emesso l'ordine di carcerazione".
"Art. 92-ter (Sospensione cautelare delle misure alternative alla detenzione). - Al fine della decisione di cui all'art. 51- ter della legge, gli organi competenti per il trattamento dei semiliberi e degli affidati in prova e per la vigilanza dei sottoposti alla detenzione domiciliare, quando rilevano una condotta ritenuta tale da giustificare l'intervento del magistrato di sorveglianza, informano il medesimo con urgenza e, se necessario, per mezzo del telefono o del telegrafo.
Il magistrato di sorveglianza, richiesti i chiarimenti necessari, provvede al piu' presto. Nel caso di sospensione della misura alternativa alla detenzione, il decreto viene immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria, la quale redige apposito verbale che trasmette al magistrato di sorveglianza.
Il magistrato di sorveglianza trasmette senza indugio gli atti al tribunale di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza".


Art. 28

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Comma 1

Dopo l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Liberazione condizionale). - Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita', se gia' espletata.
L'ordinanza esecutiva di concessione della liberazione condizionale e' comunicata al magistrato di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata e al direttore del centro di servizio sociale competente.
Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale".


Art. 29

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Comma 1

Nell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:
"Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto".


Art. 30

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Comma 1

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'art. 96 sono inseriti i seguenti:
"Art. 96-bis (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza ritardo, a cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna.
Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1".
"Art. 96-ter (Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive). - Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza".
"Art. 96-quater (Pareri sulla domanda o proposta di grazia). - Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo avere assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale".


Art. 31

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Comma 1

Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
"All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge".


Art. 32

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Art. 33

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Comma 1

L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende).
- La cassa e' amministrata da un consiglio composto:
a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
Per ciascun componente del consiglio e' nominato un supplente.
Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette".


Art. 34

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Art. 35

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Comma 1

L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Fondi patrimoniali e depositi cauzionali). - I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.
Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente, agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul ((conto corrente speciale intestato)) alla cassa delle ammende.
I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli uffici giudiziari interessati.
Le somme dovute alla cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta.
Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento".


Art. 36

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Art. 37

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Comma 1

L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Accreditamenti delle somme). - La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro.
La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno".


Art. 38

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Comma 1

L'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 114 (Estratto del conto corrente). - La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente".


Art. 39

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Art. 40

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Comma 1

L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 117 (Erogazione di fondi). - I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per i loro compiti istituzionali nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza.
L'esecuzione di dette delibere e' effettuata con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili".


Art. 41

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Art. 42

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