In attesa del riassetto definitivo del personale dei ruoli organici del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da effettuarsi con l'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici e del personale, e' istituito ai sensi dell'art. 1, commi quinto e sesto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decorrenza 1 gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella allegata al presente decreto.
Nel ruolo speciale e' inquadrato il personale assegnato al CNEL ed attualmente facente parte di un ruolo autonomo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980.
Art. 3
#Comma 1
L'inquadramento nel ruolo speciale e' effettuato, con decorrenza 1 gennaio 1981, con decreto del presidente del CNEL, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base delle tabelle di equiparazione fissate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980.
Art. 4
#Comma 1
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
Il personale di cui al presente articolo e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'ENPAS con decorrenza 1 gennaio 1981.
Per la sistemazione dei periodi di servizio reso presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Al suddetto personale e' comunque data la facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Lo stesso articolo si applica per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati dei fondi stessi.
Art. 5
#Comma 1
Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto, in conseguenza della necessita' di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonche' in relazione al compimento di processi di mobilita' connessi alla attuazione delle leggi di soppressione, scorporo degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.