DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Richiamo alle armi nel 1985 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa per addestramento.

Numero 21 Anno 1985 GU 20.02.1985 Codice 085U0021

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-08;21

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nel corso dell'anno 1985 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
milleottantuno ufficiali, trecentosettanta sottufficiali e millesessanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei corpi dell'Esercito;
quarantaquattro ufficiali e cinquantanove sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro della difesa stabilira' per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.


Art. 3

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Comma 1

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.