Nel corso dell'anno 1985 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
milleottantuno ufficiali, trecentosettanta sottufficiali e millesessanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei corpi dell'Esercito;
quarantaquattro ufficiali e cinquantanove sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro della difesa stabilira' per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 3
#Comma 1
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.