Sono concessi, non in esclusiva, alla compagnia generale Telemar S.p.a., alle condizioni, modalita', limitazioni ed obblighi stabiliti dall'acclusa convenzione, stipulata il 29 settembre 1982, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per le classi di navi determinate nella convenzione stessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 3
#Comma 1
E' approvata, a titolo di sanatoria, la regolamentazione dei rapporti intercorsi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto, alle condizioni stabilite nella convenzione 18 maggio 1964, citata nelle premesse, e successiva integrazione.