DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 980/1979 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Numero 980 Anno 1979 GU 15.10.1980 Codice 079U0980

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;980

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Trieste e' cosi' modificato:
Dopo l'art. 69, con il conseguente spostamento della numerazione dei successivi articoli, sono aggiunti i nuovi seguenti articoli:
Art. 70. - Alla facolta' di magistero dell'Universita' di Trieste e' annesso un centro europeo di ricerca e di documentazione per la formazione degli insegnanti.
Esso fa parte integrante dell'istituto di pedagogia gia' esistente presso la stessa facolta'.
La finalita' di tale centro e' promuovere ricerche a livello scientifico e indagini comparative sui metodi, le tecniche, i curricoli per la formazione di base e in servizio degli insegnanti dei vari ordini e gradi; raccogliere una documentazione in proposito; organizzare gruppi di studio e seminari a carattere internazionale; attuare scambi in particolare con i Paesi confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 71. - Il consiglio della facolta' di magistero nomina il consiglio direttivo del centro: sono membri di diritto il preside della facolta' di magistero o un suo rappresentante, il direttore dell'istituto di pedagogia e tre docenti scelti tra quelli ufficiali della facolta'.
Il consiglio potra' invitare anno per anno, come aggregati, rappresentanti di altre universita', di organizzazioni internazionali, delle amministrazioni locali e delle categorie professionali.
Gli aggregati avranno titolo di consulenti senza voto deliberativo.
Il consiglio direttivo del centro si riunira' di norma al completo due volte all'anno.
Art. 72. - Il finanziamento del centro sara' costituito di una dotazione annua nell'ambito del finanziamento dell'istituto e da contributi speciali dell'Universita', della facolta', dello Stato, degli enti locali e dei privati o dai proventi risultanti di iniziative del centro stesso.
La contabilita' del centro e' prevista nell'ambito della contabilita' dell'istituto di pedagogia secondo le norme amministrative vigenti nell'Universita'.
Art. 73. - Il centro si vale delle attrezzature didattiche e scientifiche della facolta' di magistero e in particolare di quelle dell'istituto di pedagogia, con le integrazioni che via via saranno previste dal consiglio del centro e approvate dal consiglio della facolta'.
Art. 74. - Il consiglio direttivo puo' istituire un albo di esperti del centro e di corrispondenti; il consiglio della facolta' potra' autorizzare che la documentazione raccolta dal centro e le sue ricerche siano fatte pubblicamente conoscere anche con pubblicazioni sia in volume sia in periodico.