Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
Art. 164. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le seguenti scuole di specializzazione:
chirurgia generale;
medicina interna;
oftalmologia;
ginecologia ed ostetricia;
pediatria;
radiologia;
idroclimatologia medica e clinica termale;
anatomia patologica;
dermatologia e venereologia;
otorinolaringoiatria;
psichiatria;
neurologia;
anestesia e rianimazione;
igiene e medicina preventiva;
endocrinologia;
fisiochinesiterapia ortopedica;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
geriatria e gerontologia;
odontostomatologia;
nefrologia;
biochimica e chimica clinica;
chirurgia plastica;
medicina del lavoro;
diabetologia e malattie del ricambio;
ematologia generale;
chirurgia della mano;
allergologia;
medicina legale e delle assicurazioni;
corso di perfezionamento in neonatologia.
Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza delle materie oggetto di insegnamento e ad una ottimale capacita' tecnica e di conferire loro il diploma di "specialista" a norma di legge.
Art. 165. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
In consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.
Art. 166. - Gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi a fini speciali vengono conferiti annualmente per incarico dal consiglio di facolta' a professori di ruolo, fuori ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti e assistenti cultori della specialita', tutti di riconosciuta competenza.
Art. 167. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Quando le scuole prevedono oltre all'indirizzo medico altri indirizzi, e' consentita l'iscrizione per tali indirizzi, anche a laureati di altre facolta'.
L'ordinamento di ciascuna scuola, di cui ai capi seguenti, indica quali lauree consentono l'accesso ai vari indirizzi non medici.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione.
Art. 168. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi a ciascuna scuola di specializzazione e' fissato dal relativo ordinamento.
Nel numero massimo non sono compresi gli iscritti fuori corso.
Art. 169. - La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al rettore dell'Universita'. - Essa deve essere corredata dal diploma di maturita', o di scuola media superiore nonche' dal certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.
L'aspirante puo' corredare la domanda di altri titoli che ritenga utile presentare.
Le domande e gli allegati sono trasmessi al direttore della scuola.
Art. 170. - Il consiglio della scuola determina e trasmette al preside della facolta' entro il mese di ottobre di ogni anno i criteri di valutazione dei titoli.
L'esame e' pubblico e si svolge su materie, fissate dal consiglio della scuola, idonee ad accertare l'attitudine a seguire i corsi.
L'elenco delle materie, i criteri di valutazione dei titoli, gli obblighi inerenti di cui agli articoli 171, 172, 173, 174 e la data dell'esame, sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Universita' almeno novanta giorni prima della data stessa.
La commissione esaminatrice e' composta dal direttore che la presiede e da due professori della scuola scelti dal direttore stesso.
La graduatoria formata dalla commissione viene approvata e resa esecutiva dal preside.
Art. 171. - Le materie di insegnamento di ciascuna scuola sono fissate dal relativo ordinamento, di cui ai capi seguenti.
Il consiglio della scuola determina le esercitazioni e fissa i turni della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.
Il calendario delle lezioni e delle esercitazioni e' fissato anno per anno dal consiglio della scuola e reso pubblico mediante affissione.
Art. 172. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Art. 173. - La frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti nei turni di cui all'art. 171 e' obbligatoria durante tutti gli anni di corso e si svolge nelle sedi indicate annualmente dal consiglio della scuola con attivita' nei laboratori, negli ambulatori, nei reparti di degenza e in istituzioni di sanita' pubblica.
Sono esentati dal solo turno di frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti gli iscritti a scuole di specializzazione che prestino effettivo e continuativo servizio che, a giudizio del consiglio della scuola, integrato dal preside, possa considerarsi sostitutivo della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.
L'effettivita' della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti deve essere provata mediante apposita certificazione, con registro giornaliero delle presenze.
Le esenzioni di cui al comma secondo debbono essere notificate al consiglio della facolta'.
Art: 174. - Per essere ammessi agli esami di profitto gli iscritti devono aver ottemperato a quanto previsto negli articoli 172 e 173.
Per essere ammessi all'anno di corso successivo, gli allievi devono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami stabiliti per ciascuna scuola.
Art. 175. - Le sessioni di esame sono due: estiva e autunnale.
Le date degli esami sono stabilite dal consiglio della scuola e pubblicate mediante affissione.
Art. 176. - Salvo che non sia diversamente stabilito nell'ordinamento delle singole scuole, gli esami di profitto si svolgeranno annualmente per ciascuna materia.
Art. 177. - Per ciascuno degli esami di profitto la commissione di esame e' composta da tre membri: il professore della materia che la presiede e due altri professori della scuola scelti dal direttore.
Quando l'ordinamento di una scuola prevede un esame unico di profitto alla fine di ciascun anno, la commissione di esame e' composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro insegnanti dell'anno di corso scelti dal direttore.
Art. 178. - L'esame di diploma consiste in una discussione su un elaborato originale scritto e puo' prevedere prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 179. - La commissione per gli esami di diploma e' composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori della scuola, scelti dal direttore.
Art. 180. - Non sono consentite in alcun caso abbreviazioni di corso.
Non si puo' rimanere fuori corso per piu' di due anni consecutivi, pena decadenza.
Art. 181. - Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Sono tenuti altresi' al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facolta', sentito il senato accademico.
Art. 182. - Le norme generali sono applicate automaticamente alle singole scuole a meno che, in specifici ordinamenti delle stesse ed in funzione di particolari esigenze, non sia altrimenti disposto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli articoli 183 e 184, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 183. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
La durata del corso di studi e' di cinque anni.
Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 184. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
clinica chirurgica generale I;
patologia speciale chirurgica I;
semeiotica chirurgica I;
anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.
2° Anno:
clinica chirurgica generale II;
patologia speciale chirurgica II;
semeiotica chirurgica II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post operatorio;
anatomia e istologia patologica I.
3° Anno:
clinica chirurgica generale III;
patologia speciale chirurgica III;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica II.
4° Anno:
clinica chirurgica generale IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.
5° Anno:
clinica chirurgica generale V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.
Art. 3
#Comma 1
Gli articoli 185, 186 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 185. - La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specialista in medicina interna. La durata del corso e' di cinque anni.
Art. 186. - Il numero massimo degli allievi e' di ventisette per anno di corso e complessivamente di centotrentacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 187. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.
2° Anno:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.
3° Anno:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.
4° Anno:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.
5° Anno:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.
Art. 4
#Comma 1
Gli articoli 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in oculistica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in oftalmologia
Art. 188. - La scuola di specializzazione in oftalmologia conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.
La durata del corso e' di quattro anni.
Art. 189. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 190. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della mobilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria I.
4° Anno:
neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria II;
tesi di specializzazione.
Art. 5
#Comma 1
Gli articoli 191, 192 e 193, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia
Art. 191. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. La durata del corso e' di quattro anni.
Art. 192. - Il numero massimo degli allievi e' di tredici per anno di corso complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 193. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro
dell'apparato genitale femminile; anatomia delle pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.
2° Anno:
semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.
3° Anno:
puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.
4° Anno:
neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.
Art. 6
#Comma 1
Gli articoli 194, 195 e 196, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 194. - La scuola di specializzazione in pediatria conferisce il diploma di specialista in pediatria. La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 195. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.
Art. 196. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorinolaringoiatria e foniatria;
odontoiatria;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia ed urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia I;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 7
#Comma 1
Gli articoli 197 e 198, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 197. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede nell'istituto di radiologia ed e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 198. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).
4° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica, dosimetria);
b) radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) oncologia generale;
b) oncologia clinica (I);
c) tecniche radioterapiche.
4° Anno:
a) oncologia clinica (II);
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di quarantadue da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 197.
La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Art. 8
#Comma 1
Gli articoli 202, 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica e tecniche di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 202. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. La durata del corso e' di quattro anni.
Art. 203. - Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 204. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultra strutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-cito-patologica ultra strutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 9
#Comma 1
Gli articoli 205, 206, 207 e 208, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 205. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
Art. 206. - La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 207. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 208. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicata;
tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni sessuali;
anatomia ed istologia patologica della cute;
anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
angiologia;
sessuologia.
3° Anno:
clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni sessuali;
farmacologia e terapia medicamentosa;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 10
#Comma 1
Gli articoli 209, 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
Art. 209. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria. La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 210. - Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 211. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia;
fisiologia;
audiologia I;
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale I; anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale II;
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia II;
otoneurologia;
foniatria.
3° Anno:
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale III;
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 11
#Comma 1
Gli articoli 214 e 215, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 214. - La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.
La durata del corso di studi e' di quattro anni. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 215. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia;
semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica neurologica;
patologia speciale diagnostica neurologica I;
neuroradiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
patologia speciale e diagnostica neurologica II;
clinica neurologica e terapia I;
elettroencefalografia, elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
neuro-oftalmologia;
neuro-otologia;
esami di laboratorio.
4° Anno:
clinica neurologica e terapia II;
neurochirurgia;
teoria e clinica della riabilitazione;
neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Art. 12
#Comma 1
Gli articoli 216, 217, 218 e 219, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 216. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
Art. 217. - La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 218. - Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 219. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata alla anestesia e alla rianimazione;
farmacologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali della anestesia e della rianimazione.
2° Anno:
anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
esercitazioni pratiche.
Art. 13
#Comma 1
Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
Art. 220. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.
Art. 221. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 222. - Il numero massimo degli allievi e' di cinquanta per anno di corso e complessivamente di duecento iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 223. - Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:
sanita' pubblica;
igiene e tecnica ospedaliera;
igiene del lavoro;
igiene e medicina scolastica;
laboratorio.
Art. 224. - Il piano di studi e' il seguente:
PRIMO BIENNIO
1° Anno:
metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.
2° Anno:
microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.
SECONDO BIENNIO
Orientamento di "sanita' pubblica"
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'eta' evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene e assistenza dell'anziano.
4° Anno:
igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunita';
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.
Orientamento di "igiene e tecnica ospedaliera"
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.
4° Anno:
organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunita';
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.
Orientamento di "igiene del lavoro"
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.
4° Anno:
igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunita'.
Orientamento di "igiene e medicina scolastica"
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'eta' evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'eta' evolutiva.
4° Anno:
servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.
Orientamento di "laboratorio"
3° Anno:
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.
4° Anno:
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.
Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.
I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:
Materie complementari:
automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.
A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Universita'.
Art. 14
#Comma 1
Gli articoli 243, 244, 245, 246, 247 e 248, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato, respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 243. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 244. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 245. - Il numero massimo degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 246. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
4° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III.
Art. 15
#Comma 1
Gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 249. - La scuola di specializzazione in microbiologia conferisce il diploma di specialista in microbiologia.
Art. 250. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 251. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 252. - La scuola si articola in due indirizzi, l'uno medico, l'altro di tecniche microbiologiche. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 253. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)
1° Anno:
batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microorganismi.
2° Anno:
batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica,
SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico).
3° Anno:
microorganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.
4° Anno:
batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)
3° Anno:
azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.
4° Anno:
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico degli alimenti;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.
Art. 16
#Comma 1
Gli articoli 258, 259, 260 e 261, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia
Art. 258. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.
Art. 259. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 260. - Il numero massimo degli allievi e' di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 261. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
biologia della senescenza (biennale) I;
fisiopatologia (biennale) I;
geriatria sociale (biennale) I;
semeiotica (biennale) I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) I.
2° Anno:
principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
biologia della senescenza (biennale) II;
fisiopatologia (biennale) II;
geriatria sociale (biennale) II;
semeiotica (biennale) III;
radiologia e radioterapia (biennale) I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) II.
3° Anno:
neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia (biennale) II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) III;
clinica geriatrica (biennale) I;
terapia medica (biennale) I;
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) I.
4° Anno:
chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica (biennale) II;
terapia medica (biennale) II;
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) II.
Art. 17
#Comma 1
Gli articoli 262, 263, 264 e 265, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 262. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.
Art. 263. - La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 264. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 265. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale;
microbiologia ed igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (biennale) I;
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
odontoiatria conservativa II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale) I;
parodontologia (biennale) I;
anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale) I;
chirurgia maxillo-facciale (biennale) I;
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale II;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II;
paradontologia II;
esercitazioni pratiche.
Art. 18
#Comma 1
Gli articoli 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 266. - La scuola di specializzazione in nefrologia conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
Art. 267. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 268. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 269. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'eta' pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
Art. 19
#Comma 1
Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277 e 278, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in biochimica e clinica chimica
Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico.
Art. 274. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 275. - Il numero massimo degli allievi e' di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 276. - Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 277. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria e statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.
2° Anno:
biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.
3° Anno:
biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.
4° Anno:
biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.
Art. 20
#Comma 1
Gli articoli 279, 280, 281, 282 e 283, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in chirurgia plastica
Art. 279. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.
Art. 280. - La durata del corso e' di cinque anni.
Art. 281. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 282. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali;
patologia generale (infezioni, flogosi, immunita', etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);
anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione ed alle neoplasie maligne e benigne;
anestesiologia e rianimazione: concetti generali;
patologia secondaria;
guarigione delle ferite;
principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilita', emostasi);
trapianti (biennale) I;
autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;
semeiologia del sistema nervoso periferico.
2° Anno:
anatomia chirurgica;
tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale ed in chirurgia plastica;
trapianti (biennale) II;
omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari);
tipizzazione dei tessuti;
utilizzazione clinica degli omoinnesti;
etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
inserti non biologici; estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
traumatologia dei tessuti molli;
traumi complessi interessanti cute, tessuti molli ed ossa;
shock emorragico;
shock traumatico;
shock da ustione;
malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I.
3° Anno:
malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II;
lesioni da raggi;
elementi di chirurgia addominale;
elementi di otorinolaringoiatria;
elementi di stomatologia;
elementi di ortopedia generale;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I;
elementi di genetica.
4° Anno:
metodologia chirurgica differenziale;
malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
agenesie;
chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;
trattamento chirurgico delle deformita' congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;
chirurgia d'urgenza;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I.
5° Anno:
patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
elementi di chirurgia vascolare;
microchirurgia vascolare e nervosa;
elementi di criobiologia e crioterapia;
elementi di fisiochinesiterapia;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformita' anatomiche ed alle menomazioni funzionali di origine traumatica.
Art. 21
#Comma 1
Gli articoli 284, 285, 286 e 287, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 284. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
Art. 285. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 286. - Il numero massimo degli allievi e di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 287. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
igiene del lavoro I;
fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.
2° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
igiene del lavoro II;
fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale;
3° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
epidemiologia delle malattie da lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.
4° Anno:
patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro.
Art. 22
#Comma 1
Gli articoli 288 e 289, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 288. - La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La durata del corso di studi e' di quattro anni. Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 289. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia umana e normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.
2° Anno:
anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia II;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.
4° Anno:
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.
Art. 23
#Comma 1
Gli articoli 290 e 291, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 290. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. La durata del corso e' di tre anni. Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 291. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica;
auxologia e auxopatie metaboliche.
2° Anno:
patologia sperimentale e metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio.
3° Anno:
clinica del diabete e delle malattie del ricambio II;
farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio;
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio;
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio.
Art. 24
#Comma 1
Gli articoli 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 299 dello statuto dell'Universita' di Parma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1212, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in ematologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 292. - La scuola di specializzazione in ematologia generale conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.
Art. 293. - La durata del corso e' di tre anni.
Art. 294. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Il successivo art. 295 di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1212, relativo alle materie di insegnamento, rimane invariato.
Art. 25
#Comma 1
Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia della mano, allergologia, medicina legale e delle assicurazioni e del corso di perfezionamento in neonatologia.
Scuola di specializzazione in chirurgia della mano
Art. 292. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.
Art. 293. - La durata del corso di studi e' di tre anni.
Art. 294. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 295. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
clinica ortopedica dell'arto superiore I;
traumatologia dell'arto superiore I;
chirurgia plastica ricostruttiva I;
anatomia funzionale della mano;
anatomia chirurgica dell'arto superiore;
anatomia ed istologia patologica;
radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesiologia e rianimazione.
2° Anno:
clinica ortopedica dell'arto superiore II;
traumatologia dell'arto superiore II;
chirurgia plastica ricostruttiva II;
tecnica di chirurgia tendinea;
tecnica di chirurgia osteo-articolare;
chirurgia vascolare dell'arto superiore.
3° Anno:
protesi sostitutiva nelle amputazioni dell'arto superiore;
semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
microchirurgia dei nervi periferici;
fisiochinesiterapia;
clinica dermatologica;
nozioni di medicina legale;
nozioni di psicologia.
Scuola di specializzazione in allergologia
Art. 296. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e' di tre anni.
Art. 297. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di tre per ciascun anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi.
Le ammissioni sono regolate dalle norme generali dello statuto.
Art. 298. - Le lezioni sono integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri.
Al termine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Art. 299. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I;
istopatologia generale;
la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
la patologia autoimmune;
semeiotica e diagnostica allergologica I.
2° Anno:
basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II;
semeiotica e diagnostica allergologica II;
patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e otorinolaringoiatria;
le malattie cutanee e patogenesi allergica.
3° Anno:
clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e apparato digerente;
allergia ed altri organi ed apparati;
la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
allergopatie professionali.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi devono sostenere davanti ad apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 300. - La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 301. - La durata della scuola e' di tre anni.
Art. 302. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di cinque specializzandi per ciascun anno di corso, e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 303. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
L'esame consiste in una prova scritta su argomenti riguardanti la disciplina. Alla fine di ogni anno gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sono tenuti a superare tutti gli esami relativi agli insegnamenti di ciascun corso per il passaggio all'anno successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina assicurativa.
Art. 304. - Sono impartiti i seguenti insegnamenti cosi' distribuiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
medicina legale generale;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semeiotica medico-legale.
2° Anno:
medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; indagini di sopralluogo;
identificazione personale.
3° Anno:
medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forense;
elementi di legislazione del lavoro;
elementi di medicina del lavoro;
medicina delle assicurazioni;
medicina legale militare e pensionistica civile.
Corso di perfezionamento in neonatologia
Art. 305. - E' istituito presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma un corso di perfezionamento in neonatologia.
Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.
La durata del corso e' annuale, Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura.
Il numero degli ammessi resta fissato in otto.
Art. 306. - Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facolta' e puo' essere confermato. Il personale insegnante e' nominato di anno in anno dal consiglio di facolta' su proposta del direttore del corso.
Art. 307. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
fisiopatologia e teratologia embriofetale;
genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite;
fisiologia neonatale;
immunologia neonatale;
biochimica neonatale;
farmacologia neonatale;
patologia neonatale;
diagnostica radiologica neonatale;
tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e la patologia neonatale;
assistenza al neonato sano ed ammalato;
clinica e terapia neonatale;
rianimazione e cure intensive neonatali;
affezioni chirurgiche del neonato;
evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.
Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti pertinenti a problemi di neonatologia.
Art. 308. - L'allievo deve ottemperare obbligatoriamente alla esercitazione pratica nei reparti per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplichera' esercitazione pratica in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.
Art. 309. - Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale e di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.
La sessione di esami sara' unica alla fine del corso.
All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.