DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 593/1980 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 593 Anno 1980 GU 04.10.1980 Codice 080U0593

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;593

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475, riguardanti le norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 467. - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di approfondire dal punto di vista scientifico e pratico la preparazione dei laureati nei confronti delle singole branche della medicina, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della medesima con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 468. - La sede di ogni scuola di specializzazione e' indicata nello statuto di ciascuna di esse.
Art. 469. - Gli insegnamenti di ciascuna scuola di specializzazione sono propri della scuola stessa, secondo lo statuto redatto in accordo con quelli delle analoghe scuole esistenti presso le altre universita' italiane ed approvate dai competenti organi ministeriali.
Art. 470. - La scuola e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia oggetto della specializzazione ovvero, quando cio' non sia possibile, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La nomina viene fatta dal rettore per un triennio su designazione del consiglio di facolta' ed e' rinnovabile.
Art. 471. - Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della facolta', puo' proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice direttore con l'incarico di coadiuvarlo o di sostituirlo ed alla nomina provvede il rettore.
Art. 472. - Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore, sentito il consiglio della scuola costituito da tutti gli insegnanti dell'anno in corso, che puo' scegliere tra i professori di ruolo o fuori ruolo, tra gli aiuti e gli assistenti e fra tutti i cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialita'. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facolta' ed alle nomine provvede il rettore.
Non possono essere affidati ad uno stesso docente e per lo stesso anno accademico piu' di quattro diversi insegnamenti nella stessa scuola o in differenti scuole.
Qualora pero' uno stesso insegnamento esista in piu' scuole, con identica o simile denominazione ma con uguale contenuto disciplinare, possono essere tenuti dallo stesso docente corsi d'insegnamento comuni a piu' scuole.
In ogni caso la somma totale di ore di lezioni impartite in uno stesso anno accademico dallo stesso docente non puo' superare il limite di sessanta ore.
Art. 473. - L'attivita' didattica delle scuole e' programmata dal consiglio della scuola, che si compone di tutti i professori che vi insegnano ed e' presieduta dal direttore della scuola.
Art. 474. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverse indirizzo.
E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto.
L'ammissione alle scuole e' subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facolta'.
Per ogni scuola e' fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettivita' ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola.
Non possono essere concesse abbreviazioni di corso.
Art. 475. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione ed, eventualmente, in una prova pratica.
A coloro che abbiano superato l'esame di diploma viene rilasciato un diploma di specialista.


Art. 2

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Comma 1

Dopo l'art. 484, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Terza scuola di specializzazione in chirurgia generale (annessa alla quinta clinica chirurgica)
Art. 485. - E' istituita la terza scuola di specializzazione in chirurgia generale facente capo alla quinta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in centoventicinque specializzandi (venticinque per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia generale (articoli 476-481).


Art. 3

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Comma 1

Gli articoli 488, 489, 490 e 491, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia
Art. 488. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e conferisce il diploma di specialista in urologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 489. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall' autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 490. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:


Insegnamenti Esami
1° Anno:


Anatomia sistematica e Anatomia sistematica e
topografica dell'apparato topografica dell'apparato
urinario e genitale maschile; urinario e genitale maschile;

Fisiologia dell'apparato Fisiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile; urinario e genitale maschile;

Batteriologia in urologia; Batteriologia in urologia;

Semeiotica funzionale e
strumentale dell'apparato
uro-genitale I.


2° Anno:


Semeiotica funzionale e Semeiotica funzionale e
strumentale dell'apparato strumentale dell'apparato
urogenitale II; uro genitale;

Le nefropatie mediche; Le nefropatie mediche;

Anatomia chirurgica del- Anatomia chirurgica del
l'apparato urinario e l'apparato urinario e
genitale maschile; genitale maschile.

Patologia dell'apparato
urinario e genitale maschile I;

Radiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile I.


3° Anno:



1) Patologia dell'apparato 1) Patologia dell'apparato
urinario e genitale urinario e genitale
maschile II; maschile;

2) Radiologia dell'apparato 2) Radiologia dell'apparato
urinario e genitale urinario e genitale
maschile II; maschile;

3) Le affezioni cutanee e 3) Le affezioni cutanee e
veneree nei riguardi veneree nei riguardi
dell'urologia; dell'urologia;

4) Andrologia. 4) Andrologia.


4° Anno:



1) Anatomia e istologia 1) Anatomia e istologia
patologica dell'apparato patologica dell'apparato
urinario e genitale urinario e genitale
maschile; maschile;

2) Farmacoterapia delle 2) Farmacoterapia delle
affezioni uro-genitali; affezioni uro-genitali;

3) Anestesia e trattamento 3) Anestesia e trattamento
pre e post operatorio pre e post operatorio
del malato urologico; del malato urologico;

4) Nefrologia chirurgica; 4) Nefrologia chirurgica.

5) Clinica urologica I;

6) Interventi e procedimenti
operatori sull'apparato
urinario e genitale
maschile I;

7) Procedimenti di chirurgia
endoscopica I.


5° Anno:



1) Clinica urologica II 1) Clinica urologica;

2) Interventi e procedimenti 2) Interventi e procedimenti
operatori sull'apparato operatori sull'apparato
urinario e genitale urinario e genitale
maschile II; maschile;

3) Patologia e clinica 3) Patologia e clinica
urologica infantile; urologica infantile;

4) Urologia ginecologica; 4) Urologia ginecologica.

5) Procedimenti di chirurgia
endoscopica II;

6) La chirurgia dell'intestino;

7) La chirurgia vascolare.


Art. 491. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 4

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Comma 1

Gli articoli 492, 493 e 494, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 492. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia;
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 493. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
7) patologia delle malattie cutanee;
8) patologia delle infezioni veneree;
9) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
10) immunopatologia cutanea;
11) dermatologia allergologica e professionale;
12) angiologia;
13) sessuologia.
3° Anno:
14) clinica delle malattie cutanee;
15) clinica delle infezioni veneree;
16) dermatologia pediatrica;
17) farmacologia e terapia;
18) fisioterapia dermatologica;
19) cosmetologia;
20) chirurgia plastica riparatrice;
21) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 494. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi hanno percio' obblighi di frequenza ai fini dell'apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.
Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.
L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.


Art. 5

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Comma 1

Gli articoli 495, 496, 497 e 498, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica, che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione in oftalmologia
Art. 495 - La scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica e conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Ari. 496. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 497. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
6) semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
7) farmacologia oculare. Terapia fisica;
8) anatomia patologica oculare;
9) patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali della cornea e della sclera).
3° Anno:
10) patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);
11) anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
12) affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
13) tecnica operatoria (1ª parte).
4° Anno:
14) neuroftalmologia;
15) malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
16) malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
17) tecnica operatoria (2ª parte);
18) tesi di specializzazione.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi.
Art. 498. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno, secondo quanto viene stabilito nel manifesto della scuola.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 6

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Comma 1

Dopo l'art. 498, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in oftalmologia:

Seconda scuola di specializzazione in oftalmologia
Art. 499.- La seconda scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica.
Il numero degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in oftalmologia (articoli 495-498).


Art. 7

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Comma 1

Gli articoli 513, 514 e 515, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (due scuole)
Art. 513. - Sono istituite due scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria; la prima scuola ha sede presso la seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, la seconda scuola presso la prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero complessivo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola e' stabilito in:
trenta specializzandi (dieci per anno di corso) per la prima scuola;
ventiquattro specializzandi (Otto per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Ai. 514. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia;
2) fisiologia;
3) audiologia (biennale) I;
4) semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) tecnica di laboratorio;
6) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) I;
7) anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
8) tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
9) anestesiologia in otorinolaringoiatria;
10) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) II;
11) radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
12) pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
13) audiologia (biennale) II;
14) otoneurologia;
15) foniatria.
3° Anno:
16) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) II;
17) terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
18) neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
19) oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
20) chirurgia plastica;
21) tracheobroncoscopia;
22) medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 515. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 8

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Comma 1

Gli articoli 519, 520, 521 e 522, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 519. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 520. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di diciannove per anno di corso, e complessivamente di settantasei per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 521. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.
2° Anno:
7) radiologia;
8) legislazione del minore;
9) organizzazione sanitaria;
10) psicologia pediatrica;
11) oculistica ed ortottica
12) otorino e foniatria;
13) odonto;
14) neonatologia I;
15) chirurgia pediatrica I;
16) pediatria preventiva e sociale I;
17) clinica pediatrica II.
3° Anno:
18) neurologia;
19) psichiatria infantile;
20) nefrologia ed urologia;
21) ginecologia pediatrica;
22) neonatologia II;
23) chirurgia pediatrica II;
24) pediatria preventiva e sociale II;
25) cardiologia I;
26) endocrinologia I;
27) ematologia I;
28) immunologia;
29) gastroenterologia I;
30) clinica pediatrica III.
4° Anno:
31) Oncologia;
32) pneumologia;
33) ortopedia e traumatologia;
34) dermatologia;
35) cardiologia II;
36) endocrinologia II;
37) ematologia II;
38) immunologia II;
39) gastroenterologia II;
40) clinica pediatrica IV.
Art. 522. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo, libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi; devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 9

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Comma 1

Gli articoli 523, 524 e 525, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 523. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed e' diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.
La durata del corso degli studi, per entrambe le specializzazioni, e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di venticinque al primo anno e di cento in totale da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma.
Art. 524. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO, COMUNE ALLE DUE SPECIALIZZAZIONI

1° Anno:
1) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica o dosimetria);
2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
4) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
5) anatomia patologica;
6) apparecchiature e tecniche radiologiche;
7) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
8) radiopatologia;
9) dosimetria applicata.

SECONDO BIENNIO
PER LA SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

3° Anno:
10) tecniche speciali e relativa semeiotica I;
11) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.
4° Anno:
12) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
13) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

SECONDO BIENNIO
PER LA SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

3° Anno:
10) oncologia generale;
11) oncologia clinica I;
12) tecniche radioterapiche.
4° Anno:
13) oncologia clinica II;
14) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
15) radioterapia clinica;
16) trattamento del canceroso in fase avanzata.
Art. 525. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.


Art. 10

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Comma 1

Gli articoli 533, 534, 535, 536 e 537, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna (due scuole)
Art. 533. - Sono istituite due scuole di specializzazione in medicina interna; la prima scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica I e la seconda scuola presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in medicina interna.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in assenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 534. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero complessivo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola e' stabilito in:
cento specializzandi (venti per anno di corso) per la prima scuola;
quaranta specializzandi (Otto per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 535. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia ed istologia patologica (biennale: 1° corso);
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 1° corso).
2° Anno:
5) malattie dell'apparato cardiovascolare;
6) microbiologia e sierologia;
7) chimica clinica;
8) anatomia ed istologia patologica (biennale: 2° corso);
9) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 2° corso).
3° Anno:
10) malattie dell'apparato digerente;
11) malattie renali;
12) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 3° corso).
4° Anno:
13) malattie dell'apparato respiratorio;
14) malattie del sistema nervoso;
15) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 4° corso).
5° Anno:
16) malattie del ricambio;
17) malattie delle ghiandole endocrine;
18) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 5° corso).
Il direttore della scuola ha la facolta' di inserire uno o piu' insegnamenti complementari nei vari anni di corso di specializzazione scelti fra i seguenti:
1) parassitologia medica;
2) genetica medica;
3) semeiotica dermatologica;
4) radiologia;
5) semeiotica oculistica;
6) semeiotica ginecologica.
Art. 536. - Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi e accompagnati da esercitazioni pratiche.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono l'attestazione di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 537. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere internistico.


Art. 11

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Comma 1

Dopo l'art. 537, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in medicina interna.
Terza scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 538. - La terza scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di terza clinica medica generale e terapia medica.
Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in venti specializzandi (quattro per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna (articoli 533-537).


Art. 12

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Comma 1

Gli articoli 545, 546, 547 e 548, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 545. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso la prima cattedra di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 546. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
6) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
7) igiene del lavoro II;
8) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
9) psicologia del lavoro;
10) tossicologia industriale.
3° Anno:
11) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
12) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
13) epidemiologia delle malattie da lavoro;
14) radiobiologia e radioprotezione;
15) dermatologia professionale.
4° Anno:
16) patologia e clinica delle malattie da lavoro;
17) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
18) pronto soccorso;
19) medicina legale e delle assicurazioni;
20) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Art. 547. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 548. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame e' sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 13

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Comma 1

Gli articoli 771, 772, 773, 774 e 775, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anatomia patologica (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica (due scuole)
Art. 771. - Sono istituite due scuole di specializzazione in anatomia patologica; la prima scuola ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica, la seconda presso l'istituto di anatomia e istologia patologica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in anatomia patologica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 772. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 773. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero I corso di studi per ciascuna scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 774. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia patologica sistematica I;
2) tecnica delle autopsie;
3) diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
4) tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
5) anatomia patologica sistematica II;
6) diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
7) diagnostica istopatologica I;
8) tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
9) diagnostica istopatologica II;
10) tecniche di microscopia elettronica e biologica ultrastrutturale;
11) immunopatologia.
4° Anno:
12) diagnostica istopatologica III;
13) diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale
14) diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
15) applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 775. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.