Nell'art. 10, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:
"La facolta' stabilisce le propedeuticita' ai fini dell'iscrizione e della frequenza ai corsi ed ai fini degli esami".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta in materia formante oggetto di insegnamento nella facolta' oppure in materia giuridica insegnata in altra facolta', purche' inserita nel piano di studio individuale approvato dalla facolta'".
Art. 3
#Comma 1
All'art. 14, primo comma, la parola "un mese" e' sostituita da "venti giorni".
Art. 4
#Comma 1
L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Per gli studenti provenienti da altre facolta' o da altre Universita', italiane o straniere, le autorita' accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica".
Art. 5
#Comma 1
All'art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
"Nella facolta' opera altresi' un centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, con finalita' di ricerca interdisciplinare. Tale centro ha un proprio regolamento interno, approvato dalla facolta'".