IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 ottobre 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 65, relativo all'elenco degli istituti scientifici delle facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che presso l'istituto di studi del vicino oriente e' costituita la seguente sezione:
a) archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico.
L'art. 336, relativo agli indirizzi della scuola nazionale di archeologia, e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente indirizzo:
e) archeologia medioevale.
L'art. 337, relativo all'ordinamento della scuola nazionale di archeologia, e' modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti costitutivi:
archeologia medioevale;
epigrafia e istituzioni medioevali;
paleografia;
metodi matematici e statistici applicati alla paleoetnologia e alla archeologia.
L'art. 347, relativo all'ordinamento della scuola di storia dell'arte medioevale e moderna, e' modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente: storia dell'arte fiamminga e olandese.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1