DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Torino.

Numero 636 Anno 1987 GU 18.05.1989 Codice 089G0214

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;636

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 e' istituita in Torino una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.


Art. 2

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Comma 1

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Sezioni
numeri
__
Scuola professionale per l'industria elettrica
ed elettronica con sezioni per:
montatore e riparatore di apparecchi radio tv
(triennale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Corsi
numero
__
Corso post-qualifica:
tecnico industrie elettriche ed elettroniche . . . . . . 2


Art. 3

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Comma 1

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.


Art. 4

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Comma 1

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto e' soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.


Art. 5

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Comma 1

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.


Art. 6

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Comma 1

L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnico-didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.


Art. 7

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Comma 1

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.


Art. 8

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Comma 1

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; elettrotecnica; radioelettronica e video-tecnica; misurazioni elettriche, elettroniche e videotecniche; tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno relativo; esercitazioni pratiche e collaudi; lingua e lettere italiane e storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; lingua estera; fisica e laboratorio; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio di misurazioni; religione; educazione fisica.


Art. 9

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Comma 1

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.


Art. 10

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Comma 1

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.


Art. 11

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Comma 1

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.
Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.


Art. 12

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Comma 1

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.
La misura del contributo e' fissata dal consiglio di istituto.
Il consiglio di istituto puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.


Art. 13

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Comma 1

L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.


Art. 14

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Comma 1

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.


Art. 15

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Comma 1

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.
Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonche' della giunta esecutiva.
In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.


Art. 16

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Comma 1

A capo dell'istituto e' un preside. Egli promuove e coordina le attivita' di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.
A capo di ogni scuola coordinata e' un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.


Art. 17

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Comma 1

Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalita' previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva puo' assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.


Art. 18

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Comma 1

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.478.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i contributi degli alunni;
5) con i proventi dei laboratori e delle officine.


Art. 19

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Comma 1

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Torino ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.