Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Bolzano e' attribuita la potesta' di emanare, nei limiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto, norme legislative per i servizi relativi alla materia dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Nell'esercizio di tale potesta' la provincia continua a provvedere all'assistenza degli studenti universitari, stabilimente residenti sul suo territorio, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
A questo fine la provincia puo', in sostituzione totale o parziale delle borse di studio, provvedere ai servizi di assistenza in favore degli studenti iscritti ad istituzioni universitarie funzionanti nel territorio nazionale o nei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, mediante la stipula di apposite convenzioni con organismi competenti o con soggetti idonei.