DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 162/1989 - Integrazioni e modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91.

Integrazioni e modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91.

Numero 162 Anno 1989 GU 05.05.1989 Codice 089G0191

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-11;162

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, e' aggiunta la seguente lettera:
" s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.".


Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, e' sostituito dal seguente:
"2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.".


Art. 2

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Comma 1

Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, sono sostituite dalle seguenti:
" a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000;
b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000;".