Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, e' aggiunta la seguente lettera:
" s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.".
Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, e' sostituito dal seguente:
"2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.".