DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto tipo degli aero clubs locali, allegato allo statuto dell'Aero club d'Italia.

Numero 569 Anno 1988 GU 10.02.1989 Codice 089G0064

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;569

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 670, con il quale l'Aero club d'Italia è stato dichiarato ente necessario ai fini di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, con il quale sono stati approvati lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto tipo degli aero clubs locali;
Vista la deliberazione n. 66 del 19 aprile 1986, con la quale l'assemblea dell'Aero club d'Italia ha approvato il testo delle modifiche da apportare allo statuto tipo degli aero clubs locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Sono approvate le seguenti modifiche al testo dello statuto tipo degli aero clubs locali, allegato allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715:
a) nel primo comma dell'art. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di volo da diporto o sportivo;";
b) nel primo comma dell'art. 13, al n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il volo da diporto o sportivo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
GAVA, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del tesoro
ZANONE, Ministro della difesa
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1988
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 70

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note

Note alle premesse:
- La legge n. 141/1963 reca: "Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero". L'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, abroga l'art. 3 della legge sopracitata.
- La legge n. 340/1954 reca: "Riordinamento dell'Aero club d'Italia".
- La legge n. 70/1975 concerne: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 1 dell'allegato A al D.P.R. n. 1715/1965, come integrato dal presente decreto, risulta così come appresso:
"L'Aero club (Ae.C.) nel territorio di sua competenza, esercita senza fini di lucro, attività turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela, aeromodellistica, di paracadutismo sportivo e di volo da diporto o sportivo".
- Il testo del primo comma dell'art. 13 al n. 6 dell'allegato A del D.P.R. n. 1715/1965 così come integrato dal decreto qui pubblicato, risulta come appresso:
"6) dai rappresentanti, uno per specialità, eletti con votazione a scheda segreta dai soci che, muniti dei titoli aeronautici sportivi prescritti praticano:
- il volo a motore e turismo,
- il volo a vela,
- il paracadutismo sportivo,
- l'aeromodellismo,
- il volo da diporto o sportivo".