Agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza spetta una indennita' di L. 20.000 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La misura della indennita' di cui all'art. 1 e' adeguata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in annue lire 82.500.000 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1988, con gli stanziamenti del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.